Articolo sostituito dall'art. 18, comma 31, della L.R. 15/05/2002, n. 13 e, successivamente, abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 6 - Categorie e soglie

1. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), devono appartenere alle categorie indicate dagli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, e superare, ove previste, le relative soglie.”

Dalla redazione