Articolo modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 12/02/2001, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 12 - Esame preliminare ed eventuale integrazione dello studio.

1. Entro venti giorni dalla presentazione dello studio, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale provvede a un esame preliminare della documentazione presentata e può disporre, con ordinanza del direttore del Servizio stesso, l'integrazione per una sola volta della medesima con gli elementi mancanti o incompleti. L'ordinanza deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste. La procedura riprende al momento della presentazione degli elementi richiesti.

2. L'adozione dell'ordinanza interrompe il termine per l'esame preliminare; il nuovo termine decorre dalla presentazione degli elementi integrativi richiesti.”

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