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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 08/02/2005, n. 6
L. R. Abruzzo 08/02/2005, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/02/2023, n. 10
- L.R. 12/01/2018, n. 2
- L.R. 10/03/2015, n. 5
- L.R. 04/01/2014, n. 3
- L.R. 25/03/2013, n. 8
- L.R. 19/12/2007, n. 45
- L.R. 01/10/2007, n. 34
- L.R. 04/12/2006, n. 41
- L.R. 09/11/2005, n. 33
- L.R. 03/03/2005, n. 23
- Avviso di rettifica in B.U. 25/03/2005, n. 16-bis
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Capo I - Capo II Omissis
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Capo III - Autorizzazioni di spesa, finalizzazioni di somme e abrogazioni, modifiche o integrazioni di leggi regionali |
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Sezione prima - Omissis |
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Sezione seconda - Disposizioni in materia di programmazione e di carattere organizzativo, gestionale e contabile
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Art. 18 - Art. 24 Omissis
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Art. 25 - Modifica alle LL.RR. 96/1996 e 66/2001: Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione1. Al primo comma dell'art. 36 della L.R. 96/1996 la frase "alla data dell'1.7.1998" è così sostituita "alla data del 31.1 |
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Art. 26 - Art. 36 Omissis
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Art. 37 - Disposizioni riguardanti compensi incentivanti |
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Art. 38 - Art. 45 Omissis
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Art. 46 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 81/1998 |
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Art. 47 - Art. 48-bis Omissis
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Sezione terza - Disposizioni in materia di opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile |
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Art. 49 - Art. 50 Omissis
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Art. 51 - Disposizioni regionali in materia di condono edilizio relative ai cambi di destinazione d'uso1. In riferimento al D.L. 269/2003 convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della Legge 326/2003, al fine di una maggiore completezza del quadro normativo relativo alle tipologie di abuso, è consentito il rilascio de |
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Art. 52 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 84/2001 |
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Art. 53 - Modifiche e integrazioni alla L.R. 84/2001 |
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Art. 54 - Art. 61 Omissis
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Sezione quarta - Disposizioni in materia di territorio, urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici |
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Art. 62 - Art. 65-ter Omissis
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Art. 66 - Modifiche alla L.R. n. 83/2000 |
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Art. 69 - Omissis
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Art. 70 - Modifiche ed integrazioni della L.R. 38/19961. All'art. 42 della L.R. 38/1996 concernente: Legge quadro |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Integrazioni alla L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni1. Dopo l'art. 92, della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è aggiunto il seguente articolo: Art. 92-bis - Concessioni Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessione delle pertinenze idrauliche, calcolati |
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Art. 73 - Modifiche ed integrazioni all'art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazione1. Il comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è così modificato: "5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti: a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito euro 2.025,00; b) irriguo agricolo: b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito euro 80,00; b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno euro 0,80; c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta euro 13,50; d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito euro 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di indirizzo di cui alla lett. f), del comma 6, dell'art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dal comma 2, dell'art. 139 della L.R. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; e) Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito euro 1.000,00; f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito euro 300,00; g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali euro 325,00; h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere euro 950,00; |
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Art. 74 - Omissis
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Art. 75 - Integrazioni all'art. 94 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni1. Dopo il comma 7, dell'art. 94, della L.R. 7 |
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Art. 76 - Acqua di innevamento1. La fornitura di acqua finalizzata all'alimentazione degli impianti per l'innevamento artificiale delle piste da sci è classifica |
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Art. 77 - omissis
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Sezione quinta - Disposizioni in materia di trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale |
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Art. 78 - Art. 87 Omissis
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Art. 88 - Modifiche alla L.R. 15/20041. È abrogato il comma 2 dell'art. 155 de |
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Art. 89 - Omissis
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Art. 90 - Modifica all'art. 9 della L.R. 44/20041. All'art. 9 della L.R. 44/2004: Interven |
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Art. 91 - Art. 91-bis Omissis
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Sezione sesta - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca |
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Art. 92 - Art. 98 Omissis
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Art. 99 - Modifiche alla L.R. 25/19881. All'art. 6 della L.R. 25/1988 concernente: Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della pr |
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Art. 100 - Integrazione alla L.R. 71/2001: Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina1. All'art. 3 della L.R. 71/2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis: "1-bis. Per utilizzazione del trabucco, nel periodo 15 giugno - 30 settembre, nel quadro della valorizz |
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Art. 101 - Art. 103 Omissis
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Art. 104 - Modifiche alla L.R. 68/19991. All'art. 2, comma 3, della L.R. 68/1999 concernente: Integrazioni alla L.R. 25/1988. Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche, è soppresso ed è sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito del |
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Art. 105 - Art. 110 Omissis
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Art. 111 - Modifiche alle L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000 |
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Art. 112 - Art. 113 Omissis
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Sezione settima - Disposizioni in materia di industria, artigianato, commercio e energia |
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Art. 114 - Art. 119 Omissis
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Art. 120 - Deroga alla L.R. 62/19991. In deroga alla L.R. 62/1999 è autorizzato |
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Art. 120-bis - Modifiche alla L.R. 62/1999 |
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Art. 121 - Art. 130 Omissis
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Sezione ottava - Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere |
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Art. 131 - Omissis
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Art. 132 - Modifiche alla L.R. 54/19831. Alla L.R. 54/1983 concernente: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 13-bis - Convenzione con il Comune 1. Il rilascio, la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cava di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto dell'opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta regionale ed aggiornato con gli stessi criteri di cui all'art. 14, comma 2. Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai Comuni interessati una volta che siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne abbia previsto una destinazione ad uso pubblico. |
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Art. 133 - Modifiche alla L.R. 15/20021. All'art. 67, comma 1, della L.R. 15/2002 concernente: Disciplina delle acque minerali e termali, è aggiunta la seguente lettera: "c)-bis - interventi per il miglioramento del soccorso pubblico e della sicurezza locale". 2. All'art. 79-bis della L.R. 15/2002 sono aggiunti i seguenti commi: "5. Nell'ambito della Direzione attività produttive è istituita la consulta degli operatori economici dei Comuni termali, presieduta dal Componente la Giunta preposto al termalismo. 6. La Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione. 7. Della consulta regionale fa parte un rappresentante delle province designato |
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Sezione nona - Disposizioni in materia di turismo |
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Art. 134 - Art. 135 Omissis
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Art. 136 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 72/1999 |
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Art. 137 - Art. 145 Omissis
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Art. 146 - Modifiche alla L.R. 16/2003 |
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Art. 147 - Art. 149 Omissis
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Sezione decima - Disposizioni in materia di istruzione, cultura e attività ricreative |
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Art. 150 - Art. 155-bis Omissis
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Art. 156 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20/2000 |
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Art. 157 - Art. 187 Omissis
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Sezione undicesima - Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro |
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Art. 188 - Istituzione comitato regionale di concertazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro1. La Regione Abruzzo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituisce il Comitato regionale di concertazione. 2. Il Comitato di cui al comma precedente è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composto: - dall'Assessore alla Sanità o suo delegato; - dall'Assessore al Lavoro o suo delegato; - dalla direzione INPS; - dalla direzione INAIL; - dai rapprese |
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Art. 189 - Art. 193 Omissis
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Art. 194 - Modifiche ed integrazioni L.R. 2/19971. Per la gestione degli impianti di depurazione, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, l'Ente d'Ambito o Gestore d'Ambit |
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Art. 195 - Omissis
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Sezione dodicesima - Disposizioni in materia di sanità |
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Art. 196 - Art. 212 quinquies Omissis
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Sezione tredicesima - Disposizioni in materia di sicurezza sociale e promozione sociale |
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Art. 213 - Art. 229 Omissis
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Sezione quattordicesima - Disposizioni in materia di riforme istituzionali, enti locali, controlli |
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Art. 230 - Art. 240 Omissis
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Art. 241 - Modifica all'art. 11, lett. g) del regolamento n. 2/reg del 29.11.20041. Al regolamento regionale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi, approvato dal Consiglio regionale con verb |
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Art. 242 - Art. 253 Omissis
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Art. 254 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 95/20001. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della L.R. 18.5.2000, n. 95 recante: Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, sono aggiunti i seguenti commi: “9. A partire |
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Art. 255 - Omissis
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Art. 256 - Modifica dell'art. 85 della L.R. 15/20041. L'art. 85 della L.R. 15/2004 modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 è sostituito dal seguente: "Art. 85 - Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti 1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale. 2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni: a) l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzial |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 257 - Omissis
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Art. 258 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA. |
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Cartografia |
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Allegato A - Omissis
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Allegato di cui all'art. 93 - Comma 5 |
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Tabella A - Tabella di raccordo delle tipologie d'uso tra quelle vigenti al 31.12.2004 e le nuove previste dall'art. 93, comma 5 della legge regionale 17.4.2003, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni |
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Allegato di cui all'art. 93 - Comma 5-bis (L.R. 17.4.2003 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Tabella B - Spese istruttoria per gestione demanio idrico |
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Allegato di cui all'art. 93 - Comma 5 ter (L.R. 17.4.2003 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Tabella C - Depositi cauzionali |
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Allegato di cui all'art. 93 - Comma 5 quater (L.R. 17.4.2003 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Tabella D - Contributo idrografico |
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Allegato di cui all'art. 92 - Comma 1 (L.R. 17.4.2003 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Tabella E - Canoni minimi per le concessioni delle pertinenze idrauliche |
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Allegato di cui all'art. 92 - Comma 2 (L.R. 17.4.2003 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Tabella F - Depositi cauzionali minimi per le concessioni delle pertinenze idrauliche |
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Allegato di cui all'art. 92 - Comma 5 (L.R. 17.4.2003 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Tabella G - Canoni ricognitori per attraversamento con elettrodotti del demanio idrico senza infissione di paliParte di provvedimento in formato grafico |
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