Articolo abrogato dall'art. 1, comma 23, della L.R. 09/11/2005, n. 33, così recitava:

"1. All'art. 4 della L.R. 1. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 84/2001 è inserito il seguente periodo:

"Il contributo regionale corrisposto all'Ente concedente per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può anche essere utilizzato come parte o per intero, per rata di ammortamento a copertura di eventuale mutuo contratto dall'Ente stesso, necessario a garantire, in concorso con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell'opera.""

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