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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 136 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 72/1999
1. L'art. 1 della L.R. 72/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - 1. La Regione Abruzzo nel quadro degli obiettivi fissati dalla Legge 366/1998 e dalla L.R. 72/1999 al fine di favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione e l'ammodernamento di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad essi connesse.
2. La Regione Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 riconosce la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in concorso con l'Ente beneficiario dei contributi statali o regionali destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili o ciclopedonali. La partecipazione deve scaturire attraverso accordo di programma ed essere definita nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 8bis e 8ter, comma 3 della L.R. 18/1983 come modificata dalla L.R. 70/1995.
3. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria delibera individua i percorsi delle piste ciclabili di interesse nazionale e regionali, stabilisce la percentuale di cofinanziamento da parte dell'Ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché le procedure da seguire.
4. La graduatoria relativa alle piste ciclabili di cui al programma adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 24.11.1999, atto n. 2477 decade con l'entrata in vigore della presente legge."
2. Gli artt. 3, 4, 5, 6 e 12 della L.R. 72/1999 sono abrogati.
3. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 72/1999 è sostituito dal seguente:
"2. il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per materia, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi."
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