Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 03/03/2005, n. 23, così recitava:

"Art. 37 - Disposizioni riguardanti compensi incentivanti.

1. All'art. 16 della L.R. n. 11/1980 concernente: Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione Abruzzo, è aggiunto il comma 3:

«3. Le funzioni di collaudatore, da espletare da parte di personale dipendente in servizio presso i settori competenti per materia o appartenente ad altri settori, compiute anche in commissione con liberi professionisti, sono compensate con l'incentivo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

2. Il compenso che l'Amministrazione regionale, le Aziende e le Agenzie regionali, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo, fissato in misura pari al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico delle Amministrazioni stesse.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli incarichi in corso di espletamento."

Dalla redazione