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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 03/04/1995, n. 32
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[Premessa] |
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TITOLO I - Finalità |
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Art. 1 - Modalità, accesso e snellimento1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione e di accesso ai benefici dei Program |
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TITOLO II - Quadro di sostegno e programmi operativi comunitari |
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Art. 2 - Programmi Operativi Abruzzo1. I Programmi Operativi, oltre a fissare gli obiettivi di sviluppo socio-economico e gli interventi infrastrutturali, determinano anche i seguenti aspetti: - soggetti abili |
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Art. 3 - Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno e dei Programmi Operativi1. Nell'ambito delle attività di partenariato con lo Stato Membro e con la Commissione U.E., l |
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Art. 4 - Provvedimenti attuativi1. La Giunta regionale, nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento della comunicazione dell'intervenuta approvazione dei Programmi Operativi da parte della Commissione della U.E., individua i Settori competenti alla ricezione delle istanze, all'istruttoria per l'ammissione, al finanziamento ed alla successiva gestione degli interventi finanziati. Inol |
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Art. 5 - Presentazione delle istanze1. Le domande di accesso ai benefici di cui ai Programmi Operativi sono presentate dagli aventi titolo direttamente ai Settori competenti per materia, così come individuat |
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Art. 6 - Procedure per l'ammissione1. I Settori competenti, ai sensi del precedente art. 4, ricevono ai fini della presente legge le istanze di ammissione. 2. Il Coordinatore di Settore o in sua assenza il Dirigente di Servizio con maggiore anzianit&agr |
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Art. 7 - Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, vigilanza, collaudo e decadenza1. I Servizi competenti per materia, provvedono, secondo le modalità di cui all'allegato A, agli atti e adempimenti necessari alla liquidazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme comunitarie nazionali e regionali. 2. Allorché nella fase istruttoria emergano voci di spesa non riconoscibili o non giustificabili, in parte o per intero, nell'ambito del finanziamento richiesto, il Servizio, ferma restando la funzionalità complessiva del progetto, riduce del corrispondente ammontare l'entità del finanziamento. 3. Ove sia posto un limite |
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Art. 8 - Progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale1. L'attuazione dei progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale, per i quali non si preveda un procedimento concorsuale per l'assegnazione dei finanziamenti, non è subordinata alle fasi di presentazione della domanda, di ammissione |
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Art. 9 - Fondo Sociale Europeo1. Le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del Fon |
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TITOLO III - Snellimento delle procedure |
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Art. 10 - Precedenza - Conferenza di Servizi1. Gli Uffici e gli Organi regionali preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, istruiscono le pratich |
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Art. 11 - Parere del C.R.T.A.1. Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP. - previ |
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Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione - Collaudo1. Per le opere pubbliche eseguite dalla Regione, dalle province, dai comuni o da altri enti pubblici locali il cui importo sia inferiore a 1.000 milioni è ammessa, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione; per importi superiori a 1.000 milioni si da luogo al collaudo. |
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Art. 13 - Priorità aree Parchi1. Nel procedimento di finanziamento dei Programmi Operativi Comunitari la Giunta regionale tiene con |
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Art. 14 - Applicazione procedure d'urgenza per l'appalto1. Le opere di pubblico interesse di cui alla presente legge sono appaltate, nel rispetto della vigen |
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Art. 15 - Utilizzazione delle somme disponibili e spese generali1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi e dei progetti finanziati ai sensi della pre |
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Art. 16 - Coordinamento e monitoraggio1. Il coordinamento delle procedure, l'informazione sull'avanzamento delle stesse e sulla progressione della spesa è assicurato per i Programmi Ope |
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Art. 17 - Comitato intersettoriale per le politiche di coesione1. Per la predisposizione delle proposte di Programmi Operativi e progetti tesi all'impiego di risorse comunitarie, è istituito l'apposito Comitato Intersettoriale per le Politiche di Coesione; tale comitato è così costituito: |
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TITOLO IV - Disposizioni urbanistiche |
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Art. 18 - Estensione1. Le finalità d'incentivazione di cui alla presente legge sono estese alle strutture di risto |
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Art. 19 - Compatibilità urbanistica e vincoli1. La promessa del finanziamento del progetto, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, costituisce titolo di compatibilità urbanistica riguardo agli strumenti di pianificazione locale sia di livello generale che attuativo, nonchè di quelli predisposti a fini di tutela paesaggistica e provoca il superamento di eventuali inibitorie ivi contemplate in ordine alla nuova qualificazione funzionale, ancorché alla stessa concorrano opere interne; comporta, altresì, deroga ai regolamenti d'igiene purché l'altezza media dei locali non sia inferiore a mt. 2,50 e sia comunque ac |
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TITOLO V - Norme finali |
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Art. 20 - Leggi regionali precedenti1. Ai Programmi Operativi regolati dalla presente legge non si applicano le norme di cui alle LL.RR. 29.5.1986, n 16, art. 1; 26.1.1993, n 10 e 3.11.1993, n 63. 2. Pe |
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Art. 21 - Abrogazione1. Sono abrogate le LL.RR. 24.11.1988, n 92 e 5.9.1991, n 55. Per quest'ultima sono fatti salvi i proced |
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Art. 22 - Spesa1. Gli oneri, di pertinenza della Regione, conseguenti all'attuazione della presente legge sono valutati per il triennio 1994/96, in £. 80.000.000.000. Alla spesa, riferita agli anni 1994 e 1995, valutata in £. 54.000.000.000 si provvede: - quanto a £. 30.000.000.000, |
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Art. 23 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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ALLEGATO A - Modalità di erogazione dei contributiL'erogazione del finanziamento avviene di norma per anticipazioni e successivo saldo con differenziaz |
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A. Soggetti pubblici o che siano comunque concessionari di interventi pubblici:1) la prima anticipazione pari al 50% del contributo è liquidata con lo stesso provvedimento di approvazione della "concessione" ed erogata a dimostrazione dell'avvio delle procedure d'appalto ed a seguito della presentazione della documentazione formate di rito; 2) la secon |
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B. Soggetti privati:1) la prima anticipazione pari al 50% del contributo è corrisposta con la certificazione dell'inizio dei lavori debitamente rilasciato dal Direttore dei lavori ed a seguito della presentazione della seguente documentazione: - certificazione antimafia; |
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