Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 09/11/2005, n. 33, così recitava:

"1. All'art. 4 della L.R. 84/2001, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

"8. I Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti residenti di cui alla tabella "C" dell'ordinanza 3.10.2002, n. DC6/268 della Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile, in deroga ai preordinati criteri di ammissibilità, sono dichiarati finanziabili e collocati in coda alla tabella "A" della stessa ordinanza.""

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