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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 13/12/2004, n. 44
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[Premessa] |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche, promuove la rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne. |
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"Art. 2 - Definizione degli interventi ammissibili a contribuzioneN2 1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario: a) impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati, corrispondenti alla tipologia A dell’allegato A; b) impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati, corrispondenti alla tipologia B dell’allegato A; |
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Art. 3 - Misura della contribuzione1. La misura del contributo assegnato alle singole iniziative ammesse a finanziamento è determinata come percentuale della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria tecnica preliminare. In ogni caso l'importo del contributo che può essere assegnato per singola iniziativa è contenuto nei limiti massimi assoluti di cui al comma 2. 2. La misura del contributo concedibile per i singoli interventi ammessi è fissata come segue: a) impianti funiviari di collegamento tra centri abitati: - 60% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo mass |
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Art. 4 - Presentazione domande1. I soggetti, pubblici o privati, interessati ad accedere ai benefici di cui alla presente legge, presentano apposita istanza, sottoscritta a norma del DPR 445/2000 R e successive modificazioni, da inviare tramite raccomandata A.R. alla Giunta Regionale - Direzione "Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale" - Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo". 2. Le domande di cui al comma 1, contenute in plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante la dicitura "Interventi per la riqualifi |
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“Art. 5 - Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributiN2 1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande: a) il Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo svolge l’istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l’ammissibilità delle istanze presentate; il Servizio, tramite raccomandata A.R., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l’annullamento dell’istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta; b) il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo, sulla scorta dell’istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento le graduatorie provvisorie degli interventi ammissi |
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Art. 6 - Divieto di cumulo1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze der |
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Art. 7 - Erogazione contributi1. I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo. 2. La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al 40% del contributo regionale assegnato, sono rispettivamente liquidate in occasione d |
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Art. 8 - Modifiche alla L.R. 72/19981. Data la specificità della materia, la cui trattazione richiede competenze specialistiche at |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio in corso nei limiti dei fondi stanziati sul capitolo 182410 - UPB 06 02 004 - del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determi |
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"Art. 10 - Vincolo di destinazioneN21. Per assicurare il vincolo di destinazione il beneficiario deve essere proprietario dell’impianto. A tal fine è prodotta idonea documentazione attestante la proprietà dell’impianto. 2. Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati n&eacut |
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Art. 11 - Abrogazioni1. Sono abrogate la L.R. 27/04/1995 n. 67, la L.R. 17/12/1996 n. 140, la L.R. 27/12/2001 n. 85. |
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Art. 12 - Norma transitoria1. Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della L.R. 67/95, abrogata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documenta |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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ALLEGATO A - Criteri di valutazione e priorità degli interventi per la redazione della graduatoria degli interventi |
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1) Priorità per tipologiaA. impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati; |
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2) Criteri di priorità per le singole tipologie |
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TIPOLOGIA A: IMPIANTI CHE RIVESTONO PARTICOLARE IMPORTANZA SOCIALE IN QUANTO DI COLLEGAMENTO FRA CENTRI ABITATICriteri ordinati di priorità: |
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TIPOLOGIA B: IMPIANTI DI COLLEGAMENTO DI SUB-COMPRENSORI ATTREZZATICriteri ordinati di priorità: 1B) Esistenza di titolo di viaggio unico per i sub-comprensori da collegare; 2B) Inesistenza di altri impianti di collegamento; |
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TIPOLOGIA C: IMPIANTI CON FUNZIONE PRINCIPALE DI ARROCCAMENTO ED ACCESSO A SITUAZIONI TURISTICO-ECONOMICHECriteri ordinati di priorità: 1C) Capacità complessiva di trasporto funiviario esistente risultante dalla somma delle capacit&agrav |
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TIPOLOGIA D: SOSTITUZIONE CON POTENZIAMENTO D'IMPIANTI ESISTENTICriteri ordinati di priorità: 1D) Svecchiamento: si assume come parametro il rapporto percentuale fra il periodo di esercizio svolto (espresso in anni) e la vita tecnica dell'impianto come definita dal D.M. 2/1/1985 n. 23, art. 3; 2D) Potenzialità di tras |
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TIPOLOGIA E: SEMPLICE SOSTITUZIONE D'IMPIANTI ESISTENTICriteri ordinati di priorità: 1E) Svecchiamento: si assume come parametro il rapporto percentuale fra il periodo di esercizio svolto (espresso in anni) e la vita tecnica dell'impianto come definita dal D.M. 2/1/1985 n. 23, art. 3; |
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TIPOLOGIA F: "Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri".Criteri ordinati di priorità: 1F) Revisione generale: 1Fa) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9.1.1985 n. 23; 1Fb) Tipologia costruttiva; 1Fba) funivie bifune va e vieni e funicolari; 1Fbb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordin |
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TIPOLOGIA G: NUOVI IMPIANTI CHE NON POSSEGGONO LE CARATTERISTICHE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A), B), C), D) E E)Criteri ordinari di priorità: 1G) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h); 2G) Qualificazione tecnologica: |
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ALLEGATO B1) Documentazione occorrente per gli interventi individuati ai punti A, B, C, D, E e G dell'art. 2, c. 1. Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui all'art. 4. a) Progetto preliminare dell'intervento composto, per gli aspetti tecnici, come all'art. 16. c. 3, della L. 109/94 e s.m.; b) Concessione edilizia o dichiarazione dei competenti Organi Comunali attestante che nulla osta al rilascio della stessa; c) Pareri, dichiarazioni, autorizzazioni e nullaosta, ove necessari in relazione alla specialità del caso, resi, anche in sede di Conferenza di Servizi ex L. 241/90 e s.m., dagli Organi preposti alla tutela dei vincoli: 1. paesistico, 2. forestale, idrogeologico, 3. Ente Parco, finalizzati a documentare la realizzabilit&a |
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