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L.R. Abruzzo 14/09/1999, n. 68

Integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2022, n. 47
- L.R. 01/10/2007, n. 34
- L.R. 08/06/2006, n. 16
- L.R. 08/02/2005, n. 6
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi della normativa vigente la presente legge regola le procedure e fissa i parametri per la determinazione del valore dei suoli di uso civico per utilizzazioni a titolo particolare e, altresì, per la realizzazione sugli stessi di opere pubbliche o di pubblico interesse ad opera di Enti, Aziende od Organismi a c

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Art. 2 - Valori base di riferimento

1. Per le concessioni in godimento temporaneo, per le costituzioni di servitù, per le legittimazioni di suoli gravati da diritto di uso civico aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella più recente fissata dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971 ed i cui Valori agricoli medi (V.A.M.) sono annualmente pubblicati sul B.U.R.A., distinti per Regione agraria.

2. Nel caso in cui non risulti determinato per la Regione agraria nella quale è inserito il Comune ove sono ubicati i suoli, il V.A.M. per la qualità colturale interessata, si ricorre, in via analogica, all'acquisizione del valore indicato nella Regione agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quella di appartenenza.

3. Nell'ambito del procedimento di legittimazione delle terre civiche, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'Ente il valore di riferimento del terreno avente natura agricola e che sia stato oggetto, da parte dell'interessato o dai suoi danti causa, di permanenti e sostanziali migliorie, è pari a quello attribuito ad un incolto produttivo fissato dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 865/1971 (VAM - Valori Agricoli Medi). Identico valore di incolto

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Art. 3 - Legittimazione ed affrancazione

1. La quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. N6

2. I canoni relativi a precedenti legittimazioni, quotizzazioni e conciliazioni sono adeguati, ai sensi della vigente legge, secondo le p

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Art. 4 - Opere pubbliche o di pubblico interesse

1. Ove su suoli di suo civico siano localizzate opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare da parte dei soggetti a ciò abilitati, il progetto e la relativa richiesta di autorizzazione oltre che all'amministrazione competente, ai sensi dell'

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Art. 5

1. Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge sono assunti in conformità dell'

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Art. 6 - Disposizioni finali

1. L'art. 5 della L.R. n. 25/1988 è abrogato.

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Art. 7 - Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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