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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 04/01/2014, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/07/2024, n. 11
- L.R. 22/08/2022, n. 24
- L.R. 11/03/2022, n. 5
- L.R. 29/11/2021, n. 23
- L.R. 11/08/2020, n. 25
- L.R. 07/03/2017, n. 14
- L.R. 26/01/2017, n. 5
- L.R. 29/12/2014, n. 50
- L.R. 28/04/2014, n. 27
- L.R. 27/03/2014, n. 14
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Principi)1. La Regione Abruzzo riconosce nel bosco e nei pascoli risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività. |
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Art. 2 - (Finalità)1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell’Unione europea e degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologic |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi. 2. Nel territorio della Regione è considerata bosco l’area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine. N4 3. La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemen |
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Art. 4 - (Consulta forestale)1. La Regione persegue i fini di cui all’articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale. 2. La Consulta forestale: a) esprime pareri non vincolanti sugli atti d’indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati; b) formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; |
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Art. 5 - (Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali)1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento contenente le prescrizioni di massima per la tutela e per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal Servizio competente in materia. 2. Il regolamento definisce le prescrizioni ed i limiti d’uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui all’articolo 30. |
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TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 6 - (Funzioni amministrative)1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
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Art. 7 - (Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali)1. Nelle funzioni riservate dalla presente legge al Servizio di cui all’articolo 6, comm |
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Art. 8 - (Corpo forestale dello Stato)1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità de |
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TITOLO III - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE |
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Art. 9 - (Pianificazione)1. La Regione promuove la pianificazione e la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della presente legge ed in particolare per garantire la gestione sostenibil |
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Art. 10 - (Piano forestale regionale)1. Il Piano forestale regionale costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche silvo-pastorali della Regione; in esso sono individuati, in coerenza con le finalità della presente legge ed in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità. 2. Il Piano forestale regionale provvede, in particolare, a: a) verificare lo stato, le caratteristiche e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione am |
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Art. 11 - (Attuazione del piano forestale regionale. - Programma forestale triennale)1. Il Piano forestale regionale è attuato mediante programmi forestali triennali. |
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Art. 12 - (Piani forestali di indirizzo territoriale)1. Due o più comuni, associandosi tra loro, ovvero l’unione dei comuni possono definire la pianificazione di livello sovra-comunale attraverso Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all’interno di aree contigue omogenee per caratteristiche socioeconomiche ed ambientali, su |
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Art. 13 - (Piani di gestione silvo-pastorale)1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli a livello di singola proprietà, sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani di gestione silvo-pastorale (PdG). 2. Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti. 3. Gli enti pubblici, i comuni singoli o associati, le amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del Piano di gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese nel rispettivo territorio; n |
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Art. 14 - (Piano di coltura e conservazione)1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli di estensione o valore limitati può attuarsi, in alternativa ai Piani di gestione di cui all’articolo 13, attraverso il Piano di coltura e conservazione, avente durata minima di 5 anni e massima di 10 anni. 2. Il Piano di coltura e conservazione tiene il posto del Piano di gestione nei seguenti casi: |
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Art. 15 - (Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000)1. La gestione pianificata delle superfici silvopastorali ricadenti nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della |
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TITOLO IV - CONOSCENZA E COMUNICAZIONE |
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Art. 16 - (Inventario forestale e carta dei tipi forestali)1. La Giunta regionale, tramite il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, al fine di conoscere e controllare le risorse forestali provvede alla realizzazione e all’aggiornamento della Carta dei tipi forestali su base cartografica tecnica regionale, e dell’Inventario forestale regionale. |
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Art. 17 - (Ricerca, formazione, promozione e sviluppo)1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore forestale e dei pascoli, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11. 2. Allo scopo di conseguire le finalità individuate d |
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Art. 18 - (Informazione e comunicazione)1. La Giunta regionale promuove la conoscenza del bosco e delle sue funzioni attraverso sp |
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TITOLO V - FORESTE E PASCOLI DI PROPRIETÀ PUBBLICA. FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE |
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Art. 19 - (Patrimonio regionale)1. Il patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione si compone dei beni forestali e agropastorali demaniali e patrimoniali, con le loro pertinenze e fabbricati, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione. 2. Fanno parte pertanto del patrim |
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Art. 20 - (Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale)1. La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio agro-silvopastora |
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Art. 21 - (Interventi nel patrimonio silvo-pastorale regionale)1. Allo scopo di gestire i beni costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è istituito presso la competente Direzione regionale il Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali. 2. Il Comitato è nominato con provvedimento del direttore della Direzione regionale competente in materia ed è composto: a) dal Dirigente del Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, o suo delegato, che lo presiede; |
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Art. 22 - (Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali)1. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi. 2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle disposizioni del successivo comma 9. N21 3. Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolament |
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Art. 23 - (Consorzi forestali e altre forme di associazione)1. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell’albo di cui all’articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere dec |
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TITOLO VI - INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA |
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Art. 24 - (Lavori ed opere silvo-pastorali)1. La Regione promuove gli interventi e le opere silvo-pastorali quale mezzo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2; allo stesso scopo recepisce ed attua le misure in tal senso promosse dall’Unione Europea. 2. Sono considerati interventi pubblici ai fini della presente legge: a) i rimboschimenti, realizzati con i metodi e i principi propri del restauro forestale e finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire e contenere i danni da valanghe o altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee, ivi comprese le cure colturali necessarie alla loro completa affermazione; b) la cura e la manutenzione dei boschi e dei pascoli di proprietà della Regione e degli altri enti pubblici; c) l’impianto e miglioramento delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari quando destinati a fini ambientali, socia |
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Art. 25 - (Occupazione dei terreni)1. Gli interventi forestali di cui all’articolo 24, comma 2, possono essere motivatamente dichiarati dal dirigente di cui all’articolo 7 di pubblica utilità, necessari, urgenti e indifferibili. |
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Art. 26 - (Esecuzione degli interventi pubblici)1. Gli interventi forestali pubblici, di cui all’articolo 24, comma 2, sono realizzati da soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 27 della presente legge ai sensi dell’articolo 15 del decr |
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Art. 27 - (Elenco regionale delle imprese forestali)1. È istituito, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) l’elenco regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritte le ditte, le cooperative e i consorzi che operan |
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Art. 28 - (Certificazione forestale)1. La Regione, al fine di migliorare la gestione sostenibile delle risorse forestali, promuove la certificaz |
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Art. 29 - (Sostegno alla gestione silvo-pastorale)1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2, promuove ed incentiva gli interventi di cui all’articolo 24 messi in atto da proprie |
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TITOLO VII - ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI |
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Capo I - Vincoli e prescrizioni |
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Art. 30 - (Vincolo idrogeologico)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell’articolo 3. 2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d’uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). 3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell’ambiente. |
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Art. 30-bis - (Autorizzazione a sanatoria)1. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 30 ovvero, antecedentemente all’11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista dall’articolo 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, possono essere oggetto di sanatoria quando le opere |
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Art. 31 - (Trasformazione del bosco)1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della veget |
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Art. 31-bis - (Autorizzazione a sanatoria)1. In caso di interventi di trasformazi |
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Art. 32 - (Misure compensative)1. L’autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dal Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs 42/2004, ed è subordinata al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l’estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico. 2. L’obbligo di compensazione non sussiste per gli arbusteti di cui all’articolo 3, comma 5. 3. In alternativa al rimboschimento compensativo e sempre nel caso di supe |
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Art. 33 - (Divieti e deroghe)1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001 sono vietati: a) la conversione dei boschi d’alto fusto sia di origine gamica sia di origine agamica in boschi cedui; b) |
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Art. 34 - (Taglio colturale)1. Per taglio colturale s’intende il taglio di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le potenzialità evolutive, la biodiversità e l’assolvimento delle sue molteplici funzioni. 2. Sono considerati, in particolare, tagli colturali ai fini della presente legge nonché dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 227/20 |
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Art. 35 - (Comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali)1. Gli interventi di utilizzazione forestale e le opere connesse come definite all’articolo 37 previsti dai Piani di cui agli articoli da 12 a 14, regolarmente approvati, non abbisognano di ulteriore autorizzazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 il proprietario o gestore delle superfici interessate inoltra al Servizio di cui all’articolo 6 comma 2 apposita comunicazione corredata dal progetto esecutivo di taglio almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori. 3. Gli interventi non ricompresi nei piani di cui al comma 1 soggiacciono alla seguente disciplina: a) gli interventi selvicolturali consistenti in ripuliture, sfolli, potature, asportazione di piante secche, divelte o stroncate, e i tagli colturali fino a 0,5 ettari di superficie utilizzata, sono effettuati previa comunicazione, al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, e devono essere condotti nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 5; b) i tagli co |
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Art. 36 - (Epoca del taglio)1. L’epoca del taglio dei diversi tipi di bosco è indicata nel regolamento di cui all� |
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Art. 37 - (Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi)1. Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l’esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. 2. Per i fini di cui alla presente legge valgono le definizioni di seguito riportate: a) è definita strada camionabile principale la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra 3,5 metri e 4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima metri lineari 25; b) è definita strada camionabile secondaria la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri 2,5 e metri 3,5, pendenza media com |
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Art. 38 - (Cantieri forestali)1. È classificato cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i lavori forestali di seguito elencati: |
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Art. 39 - (Taglio ed estirpazione degli arbusti)1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è consentito nei casi |
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Art. 40 - (Boschi in situazione speciale)1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione, che assolvono a particolari funzioni ambientali, idroge |
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Art. 41 - (Castagneti)1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l’economia delle aree montane interne. 2. Ne |
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Art. 42 - (Pascolo)1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, nonché quale ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, nei boschi può essere consentito il pascolo del bestiame da allevamento. 2. Nei boschi possono inoltre essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie o zootecniche. 3. Per i boschi di proprietà degli enti pubblici, compresi nei Piani di cui all’articolo 13 regolarmente approvati e vigenti l’autorizzazione al pascolo è concessa annualmente dagli stessi enti pubblici proprietari. 4. Nei casi e per i fini di cui ai commi 1 e 2, in assenza dei piani di cui all’articolo 13 nel caso di boschi appartenenti ad enti pubblici, e sempre per i boschi di proprietà privata, il pascolo nei boschi è autorizzato dal dirigente di cui all’articolo 7, che determina il carico sostenibile. I proventi derivanti |
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Art. 43 - (Prodotti secondari del bosco e del pascolo)1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco e dei pascoli, tra gli a |
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Art. 44 - (Lotta fitosanitaria)1. I boschi e gli impianti di arboricoltura da legno gravemente danneggiati da parassiti o da altre cau |
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Art. 45 - (Circolazione su strada e fuori strada)1. Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna. N28 2. La realizzazione delle opere necessarie ad impedire l’accesso è a carico dei gestori o dei proprietari delle aree servite, che possono a tal fine avvalersi di eventuali provvidenze previste in programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari nonché dei fondi eventualmente accantonati per migliorie boschive. |
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Capo II - Tutela degli alberi e dei boschi monumentali e vetusti, delle formazioni fuori foresta |
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Art. 46 - (Alberi monumentali)1. Nel territorio della Regione sono alberi monumentali quelli definiti tali dall’articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi ur |
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Art. 47 - (Boschi monumentali e boschi vetusti)1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro a maturità è riconosciuto monumentale secondo la definizione di cui all’articolo 46. |
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Art. 48 - (Tutela dei boschi monumentali e vetusti)1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento dei boschi monumentali e vetusti ed istituisce il Registro regionale dei boschi monumentali e dei boschi vetusti. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce le specifiche modalità per il rilievo, la descrizione e la cartografia dei boschi di cui all’articolo 47. 3. Per il censimento di cui al comma 1 è competente il Servizio di cui all� |
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Art. 49 - (Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane)1. La Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva. |
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Art. 50 - (Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari)1. In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui all’articolo 7 sono vietati l’abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani. 2. Il regolamento di cui all’articolo 5 stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, i divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali appartenenti ai generi Quercus, Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans |
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Art. 51 - (Arboricoltura da legno)1. L’arboricoltura da legno è finalizzata alla coltivazione, in terreni non boscati, di specie forestali per la produzione intensiva di assortimenti legnosi di pregio e di biomasse vegetali. |
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Capo III - Difesa dei boschi dagli incendi |
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Art. 52 - (Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi)1. La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Protezione civile, programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi secondo quanto previsto dal Piano regionale di settore di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). 2. L’attività di prevenzione è volta a ridurre le cause ed il potenziale d’innesco degli incendi boschivi mediante sistemi e mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio, utilizzo di tecnologie per il monitoraggio del territorio, approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva, attività informative e formative. 3. La Regione Abruzzo, nell’ambito |
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Art. 53 - (Piano antincendio regionale)1. La Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile provvede annualmente all’aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 3 |
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Art. 54 - (Pianificazione antincendio nelle aree protette)1. Per le aree naturali protette regionali, il Piano di cui all’articolo precedente è i |
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Art. 55 - (Attività formative ed informative)1. La Direzione regionale competente in materia di Protezione civile d’intesa con il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2 e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale individua, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore |
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Art. 56 - (Divieti e prescrizioni)1. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera c) della l. 353/2000 tutti i boschi, come definiti dall’articolo 3 della presente legge, sono considerati aree a rischio di incendio boschivo ed è pertanto vietato a chiunque accendere fuochi al loro interno e a distanza inferiore a metri lineari 100 dai loro margini al di fuori di aree appositamente attrezzate. |
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Capo IV - Materiale forestale di moltiplicazione |
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Art. 57 - (Materiale forestale di moltiplicazione)1. La Regione persegue la conservazione della biodiversità e la tutela delle risorse genetiche forestali autoctone; a tal fine promuove l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie costituenti gli ecosistemi forestali regionali e, in applicazione del d.lgs 386/2003 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. disciplina la produzione, la commercializzazione e l’utilizzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) per fini forestali. 2. Sono individuati quali fini forestali ai sensi della presente legge tutte le attività relative all’imboschimento, al rimboschimento, all’arboricoltura da legno, all’arboricoltura per biomasse, alla tartuficoltura, al restauro forestale, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica. 3. Il materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è prodotto, commercializzato o comunque ceduto in conformità alla Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e del d. lgs 386/2003 di attuazione della medesima. |
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Art. 58 - (Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB))1. È istituito, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs 386/2003 e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 relativo alle modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base, il Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB). 2. Il Registro regionale dei materiali forestali di base è costituito dall’elenco dei Materiali forestali di base presenti sul territorio regionale ed ammessi alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie inserite nell’Allegato I del d.lgs 386/2003, distinti nelle categorie: identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati. |
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Art. 59 - (Attività vivaistica forestale)1. È considerata attività vivaistica forestale la produzione e la distribuzione a qualsiasi titolo e per i fini di cui al comma 2 dell’articolo 57 di piante forestali e di altro Materiale forestale di moltiplicazione, compresi gli strobili, i frutti forestali e le sementi nonché il prelievo, in aree boscate, di piante proveni |
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Art. 60 - (Alberi di natale ed altri MFM non destinati a fini forestali)1. La produzione vivaistica di conifere destinate ad albero di Natale è soggetta, qualora le stesse siano poi utilizzate per i fini di cui all’articolo 57, comma 2, alle norme della presente legge. |
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Art. 61 - (Commissione tecnico-consultiva)1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva. 2. La Commissione tecnico-consultiva esprime pareri |
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Art. 62 - (Vivaistica pubblica - vivai forestali regionali)1. La Regione, per conseguire l'incremento e il miglioramento del patrimonio forestale regionale nonché al fine di conseguire gli obiettivi della presente legge, sostiene gli oneri per la gestione dei vivai forestali di proprietà regionale. 2. I vivai forestali regionali: a) producono materiale di propagazione destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie; b) producono materiale vivaistico per la conservazione e diffusione del patrimonio genetico vegetale regionale; |
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TITOLO VIII - DANNO FORESTALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 63 - (Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso)1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 5 nonché l’accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività, limitatamente al territorio e nell’ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria. |
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Art. 64 - (Rivalutazione)1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in misura pari all’intera var |
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Art. 65 - (Danno forestale)1. Si definisce danno forestale qualsiasi forma accertabile e misurabile di alterazione de |
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Art. 66 - (Taglio di piante - tabelle per la determinazione delle sanzioni)1. La determinazione dell’importo delle sanzioni per il taglio di piante e polloni di cui ai successivi articoli è effettuata sulla base delle tariffe di cui all’allegat |
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Art. 67 - (Taglio di piante – accertamento e calcolo delle sanzioni)1. Per le violazioni alle norme sul taglio di soggetti arborei come regolamentato dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5 sono considerati i soggetti abbattuti o sradicati in più rispetto a quelli consentiti o autorizzati nonché quelli abbattuti o sradicati in epoca non consentita. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i soggetti arborei che, pur non essendo abbattuti o sradicati, risultino qualitativamente non idonei, secondo le specifiche contenute nel regolament |
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Art. 68 - (Sanzioni amministrative per mancata attuazione del piano di coltura e conservazione)1. Chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati g |
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Art. 69 - (Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)1. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 30, realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione. |
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Art. 70 - (Sanzioni amministrative per trasformazione del bosco)1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 31 comma 2 effettui interventi sui boschi come definiti all’articolo 3 in qualsiasi st |
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Art. 71 - (Sanzioni amministrative per violazione di divieti)1. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall’articolo 33 comma 1, lettera a) e dall’articolo 41 effettui la conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui è punito: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo composto; |
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Art. 72 - (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni, dichiarazioni ed autorizzazioni per tagli colturali)1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall’articolo 35 commi 1 e 2 e dall’articolo 41 esegua lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 è punito: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori siano eseguiti in assenza della prescritta comunicazione; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso |
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Art. 73 - (Sanzioni amministrative per taglio ed estirpazione di arbusti)1. Chiunque proceda, all’interno dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al tagl |
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Art. 74 - (Sanzioni amministrative relative ai castagneti)1. Chiunque all’interno dei castagneti esegua lavori in difformità da quanto disposto da |
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Art. 75 - (Sanzioni amministrative relative al pascolo)1. Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzino il pascolo nei propri boschi senza aver provveduto all’istituzione del registro di cui all’articolo 42 comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00; la sanzione è ridotta della metà nel caso in cui, pur avendo l’Ente provveduto all’istituzione del registro, ne sia stato ome |
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Art. 76 - (Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli)1. Chiunque in violazione all’articolo 43 raccolga i prodotti secondari del bosco e del |
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Art. 77 - (Sanzioni amministrative in materia di lotta fitosanitaria)1. Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da leg |
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Art. 78 - (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni sulla viabilità)1. Il proprietario del fondo o il legale rappresentante dell’ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali principali e seconda |
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Art. 79 - (Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulle piante isolate, a gruppi o filari)1. Chiunque esegua interventi di taglio, potatura o di qualsiasi altro genere sulle formazioni di cui all’articolo |
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Art. 80 - (Sanzioni amministrative per violazione delle norme sull’arboricoltura da legno)1. Chiunque proceda alla realizzazione o all’espianto di impianti di arboricoltura da le |
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Art. 81 - (Sanzioni amministrative per violazione delle norme sugli incendi boschivi)1. Chiunque fuori dai casi espressamente previsti dall’art |
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Art. 82 - (Sanzioni amministrative per violazione delle norme sui materiali forestali di moltiplicazione)1. Per le violazioni delle norme contenute nel Capo IV si applicano le sanzioni previste d |
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Art. 83 - (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del regolamento)1. Per la violazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 5 e non sanzionate secondo quanto previsto negli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 20,00 e massima di euro 60,00: a) per ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione a quanto stabilito nel regolamento; b) per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o cont |
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TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 84 - (Norma finanziaria)1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti nella presente legge, quantificati per l’anno 2013 complessivamente in Euro 1.050.000,00, trovano capienza nei seguenti capitoli del bilancio regionale che per l’anno in corso presentano i seguenti stanziamenti: a) capitolo 07 02 00 |
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Art. 85 - (Prescrizioni di massima e polizia forestale)1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore |
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Art. 86 - (Piani e programmi in corso)1. I piani e i programmi forestali regionali vigenti mantengono la loro validità fino all� |
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Art. 87 - (Amministrazione transitoria della proprietà regionale e degli enti locali)1. Fino all’approvazione dei Piani di gestione di cui agli articoli 21 e 22 il patrimoni |
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Art. 88 - (Procedimenti sanzionatori in corso)1. I procedimenti sanzionatori in corso all’atto dell’entrata in vigore della presente |
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Art. 89 - (Abrogazioni e modifiche)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali |
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Art. 90 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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