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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Il PdA si basa sull'analisi della situazione esistente e sugli obiettivi da conseguire per attuare i principi della presente legge, tenendo conto delle misure e degli strumenti previsti dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del PdA:
a) l'eventuale articolazione del territorio in bacini idonei alla gestione integrata dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ATO;
b) l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, previsti dal piano regionale, sulla base delle indicazioni del PTCP promuovendo la realizzazione di impianti di media taglia e, nei centri minori, di piccoli impianti comunitari;
c) i progetti preliminari degli impianti previsti nel PdA, completi dei relativi piani economici e finanziari;
d) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. c);
e) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l'intero ATO gli obiettivi previsti dalla presente legge;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe, di propria competenza, riferite ai diversi servizi organizzati nell'ATO;
g) le linee guida e le risorse finanziarie previste per il piano di comunicazione ed educazione ambientale in attuazione della carta dei servizi;
h) le linee guida e le risorse finanziarie per le iniziative e progetti miranti alla riduzione della produzione dei rifiuti;
i) la ricognizione degli impianti esistenti al fine di individuare quelli incompatibili con le previsioni del PTCP;
j) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 61 per il periodo considerato.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento del PdA, ne verifica la conformità alle disposizioni della presente legge e del piano regionale e trasmette le relative valutazioni all'AdA, invitandola ad eliminare le eventuali difformità riscontrate rispetto alla predette disposizioni o a fornire i necessari chiarimenti entro un congruo termine.
4. In caso di parere positivo o di inutile decorso del termine di cui al comma 3, l'AdA procede all'approvazione del PdA.
5. Se l'AdA non provvede ad apportare al PdA gli adeguamenti tempestivamente richiesti nei termini di decadenza fissati dalla Giunta regionale e le motivazioni addotte a tal fine sono infondate o il PdA risulta comunque difforme anche a seguito dell'adeguamento, la Giunta regionale provvede alle necessarie integrazioni del PdA ed alla sua approvazione e lo trasmette all'AdA.
6. Il PdA è sottoposto alla procedura di VAS ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
7. Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui al presente articolo.
8. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.
9. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
10. La concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti è subordinata all'approvazione del PdA e del programma degli interventi.”
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