Articolo abrogato dalla L.R. del 21/10/2013 n. 36. L’articolo 21 così recitava: “Art. 21 - Gestioni esistenti - 1. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 204 del D.Lgs. 152/2006.

2. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AdA.

3. Se l'AdA non provvede agli adempimenti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, con le modalità previste dal decreto, i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta che avvia, entro 45 giorni, le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali.

4. Alla scadenza ovvero all'anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.”

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