Articolo abrogato dalla L.R. del 21/10/2013 n. 36. L’articolo 19 così recitava: “Art. 19 - Affidamento del servizio - 1. L'AdA aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto delle norme nazionali, delle disposizioni comunitarie, in conformità, per le gare, ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché con riferimento all'ammontare complessivo del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006. Per le finalità del comma 2 dell'art. 7 della presente legge e del comma 3 dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell'ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell'ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale.

2. I soggetti partecipanti alla gara formulano, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si deve tener conto, in particolare, del peso che grava sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

4. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'art. 113, comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o mediante il ricorso alle procedure di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.”

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