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D. Leg.vo 24/06/2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo d

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Art. 2. - Obiettivi

1. Il presente decreto ha lo scopo:

a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;

b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei ve

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi "dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"N18 e successive modifiche;

c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;

d) «produttore», il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;

f) «trattamento», le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smalti

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Art. 4. - Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da

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Art. 5. - Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta "oppure"N20, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, "può essere consegnato al concessionario" N1 o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva "consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli"N18 “, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6”. N1

1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.N21

2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui "ai commi 1 e 1-bis"N18, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttric

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59075 10534006
Art. 6. - Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti "dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"N18, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) effettuare "entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta"N18 le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 "anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA"N19;

b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali "di cui all'allegato II" N1 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

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Art. 7. - Reimpiego e recupero

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale. N1

1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e i

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Art. 8. - Gestione del veicolo fuori uso

1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:

a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:

1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;

2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trat

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Art. 9. - Divieti

1. Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo

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Art. 10. - Informazioni per la demolizione e codifica

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione “degli impianti di trattamento autorizzati” N1 le

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Art. 11. - Trasmissione di dati e di informazioni

1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.N25

2. Entro il "30 aprile"

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Art. 12. - Accordi volontari

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro "dello sviluppo economico"N18 può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1,

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Art. 13. - Sanzioni

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

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Art. 14. - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonchè quelli derivanti dallo svolgimento delle pre

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59075 10534015
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.

2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo "208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"N18 conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso imp

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Allegato I - Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso

(articolo 6, commi 1 e 2)

 

1. Ubicazione dell'impianto di trattamento

1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

a) N26

b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;

c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto.

1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.N27

1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

1) le aree industriali dismesse;

2) le aree per servizi e impianti tecnologici;

3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.

1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta

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Allegato II - Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1

(articolo 9, comma 1)

 

N17

 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

 

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione

Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati

Piombo come elemento di lega

1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo

 

 

1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio

 

2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2% di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005

 

2 b). Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5% di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008

 

2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio

 

2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo [2]

[1]

 

3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4% di piombo in peso

[3]

 

4 a). Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008

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Allegato III - Parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo

(articolo 15, comma 7)

 

1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;

b) componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare

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Allegato IV - Requisiti minimi per il certificato di rottamazione

(articolo 5, comma 7)

 

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:

1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;

2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'a

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