L.R. Abruzzo 16/06/2006, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Abruzzo 16/06/2006, n. 17

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 04/08/2023, n. 481
-
L.R. 30/12/2020, n. 45
- L.R. 21/11/2008, n. 16
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato: "tributo",

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Art. 2 - Oggetto del tributo

1. Il tributo si applica ai rifiuti solidi disciplinati dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle diretti

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Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, è dovuto:

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Art. 4 - Soggetti obbligati in solido

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 32

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Art. 5 - Base imponibile e determinazione del tributo

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti ai sensi dell'art. 12 del decreto, ovvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall'art. 11.

2. Con riferimento alle definizioni ed alla classificazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, l'ammontare del tributo è determinato per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti in discarica, applicando, se stabilito, il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge statale, in:

a) euro 3 per i rifiuti speciali non pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (costruzione e demolizione - di seguito denominati "C & D"), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

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Art. 6 - Agevolazioni collegate all'effettivo recupero dei rifiuti

1. I rifiuti di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), sono soggetti al pagamento del tributo in misura ulteriormente ridotta, per le percentuali appresso indicate:

a) 30% del tributo, qualora nell'anno precedente il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 50% di rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero;

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Art. 7 - Modalità di versamento

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

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Art. 8 - Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia tributaria.

2. La dichiarazione deve

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Art. 9 - Delega alle Province

1. Le funzioni concernenti l'accertamento del tributo, l'accertamento e le contestazioni delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario, sono delegate alle Province territorialmente competenti.

2. Le Province

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Art. 10 - Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 33, della legge statale redigono apposito processo verbale di constatazione, da trasmettere al competente ufficio provinciale entro sessanta giorni dalla sua redazione.

2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e delle sanzioni. La contestazione della violazione è comunicata all

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Art. 11 - Sanzioni

1. Per l'omessa e/o infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo speciale relativo all'operazione.

2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di euro 516,46. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione di euro 103,29.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale, oltre al pagamento del tributo dovuto, si applica la sanzione amminist

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Art. 12 - Discariche abusive

1. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo stesso, oltre alle sanzio

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Art. 13 - Decadenza, rimborsi e compensazione

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni, a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto ille

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Art. 14 - Comunicazioni e contenzioso

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di discariche o di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia tributaria,

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Art. 15 - Fondo ambientale

N1

1. Il gettito del tributo è iscritto nel capitolo 11690 (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato: "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995 e s.m.i.", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 3, comma 27 e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 45/2007, articolo 57, comma 2, il tributo è dovuto alla Regione ed affluisce in un apposito fondo, destinato per una quota, pari al 30 per cento del gettito per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 45/2007, articolo 57, comma 2.

3. N2 L'impiego della quota regionale del gettito del tributo di cui al comma 2, è stabi

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Art. 16 - Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del tributo:

a) L.R. 16 dicembre 1998, n. 146: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

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Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge statale, nonché le dispo

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Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, dell'art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006: Norme in materia ambientale,

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul B.U.R.A. ed entra in vigore come previsto dall'art. 3, comma 29 della legge statale.

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