Articolo abrogato dalla L.R. del 21/10/2013 n. 36. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15 - Forme di cooperazione - 1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006, i comuni di ciascun ATO costituiscono un consorzio obbligatorio denominato "Autorità d'Ambito", disciplinato dalla presente legge, per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative ad essi spettanti in materia di gestione dei rifiuti.

2. L'AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa.

3. Gli enti locali appartenenti al medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all'AdA, alla quale è trasferito l'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 201, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

4. Gli organi dell'AdA, le attribuzioni ed il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del presente articolo; sono costituiti da:

a) un'assemblea d'ambito, composta dal Presidente e dall'assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;

b) un presidente, a cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea tra i suoi componenti;

c) un consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'ADA, composto da tre membri eletti dall'Assemblea;

d) un revisore dei conti;

e) un direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'AdA.

5. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o loro delegati ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT ed a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.

6. Le modalità di organizzazione dell'AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4.

7. L'assunzione da parte dell'amministratore dell'Ente Locale della carica di componente degli organi di amministrazione delÌAdA e/o di società di capitali partecipate dallo stesso Ente Locale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento. Nessun emolumento è parimenti dovuto ai componenti dell' Assemblea dei Sindaci.

Non possono essere nominati amministratori dei soggetti gestori i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, comunità Montane e Regione.

Non possono essere nominati direttori dei soggetti gestori e dell'ADA:

a) i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, Comunità Montane e Regione;

b) coloro che hanno rivestito cariche elettive negli ultimi tre anni dalla data dell'incarico.

8. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività, l'AdA si dota di una struttura operativa posta alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi, previa intesa, di uffici e servizi dei comuni e delle province i cui territori ricadono nell'ATO.”

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