Articolo abrogato dalla L.R. del 21/10/2013 n. 36. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - Competenze dell'Autorità d'Ambito - 1. La forma di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 15, comma 1, per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, costituisce l'AdA.

2. I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l'AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Abrogato

4. Nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, l'AdA svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell' art. 201, comma 3, del D.Lgs. 152/2006; a tal fine redige, approva ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale;

b) controllo dell'attuazione del PdA, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predispone e trasmette a Regione, provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;

c) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006;

d) definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all'art. 32;

e) elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all'art. 32, della "Carta dei Servizi" ai sensi dell'art. 31, nella quale sono specificati gli standard qualitativi minimi dei singoli servizi, nonché i diritti e gli obblighi degli utenti;

f) definizione delle procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all' art. 201, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire l'aggiudicazione per la realizzazione, la gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo di servizi integrativi e delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

g) nuovi affidamenti delle gestioni esistenti, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto dell'obiettivo di limitare gli oneri economici a carico del cittadino utente a quelli minimi indispensabili richiesti dall'applicazione del principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione e di non gravare lo stesso con operazioni complesse;

h) controlla che il servizio reso sia svolto dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento e nella "Carta dei Servizi";

i) provvede alla ricognizione ed all'amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.

5. Gli atti istitutivi di cui all'art. 15, comma 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le competenze e funzioni di cui ai commi 3 e 4.

6. L'AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'art. 32, per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e ne assicura il funzionamento.

7. Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l'AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell'ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all'interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione antieconomica della gestione stessa; a tal fine può proporre alla Regione specifici accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. p) con comuni di Regioni contermini.

8. L'AdA per l'espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente, nei rapporti in atto tra gli enti associati dell'ATO ed i terzi.

9. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari.

10. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a 15 anni.

11. L'AdA per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni dell'ATO.

12. L'AdA per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuove accordi di programma con i soggetti gestori, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.

13. L'AdA è tenuta a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA.”

Dalla redazione