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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 11/07/2006, n. 9
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- L.R. 29/04/2011, n. 7
- L.R. 15/11/2010, n. 16
- L.R. 28/07/2009, n. 18
- L.R. 02/03/2009, n. 3
- L.R. 23/02/2007, n. 2
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, leva strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in particolare: |
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TITOLO I - Organizzazione turistica regionale |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione, coordinamento e programmazione in materia di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), le funzioni amministrative di cui è necessario assicurare l'esercizio unitario. In particolare, la Regione esercita le funzioni concernenti: a) la programmazione e il coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché degli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea;N124 b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali; c) la promozione in Italia e all'estero del |
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Art. 3 - (Programma annuale del turismo)1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2-bis, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio, ovvero entro trenta giorni dall'approvazione del piano medesimo, approva, previo parere della competente Commissione assembleare e sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all'articolo 3-bis, il programma annuale del turismo. |
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Art. 3-bis - (Comitato di concertazione per le politiche del turismo)1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura organizzativa regionale competente, il Comitato di concertazione per le politiche del turismo. 2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime in particolare su |
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Art. 4 - (Osservatorio regionale del turismo)1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l'Osservatorio regionale del turismo. 2. L'Osservatorio ha il compito di svolgere analisi e studi sull'offerta turistica regionale e, in particolare, svolge le seguenti attività: a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici, in relazione all'evoluzione del mercato interno ed interna |
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Art. 5 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 6 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e attività ricettiva non esercitate direttamente dalla Regione, e in particolare: a) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessazione di attività; b) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alle comunicazioni di inizio e cessazione dell'esercizio delle professioni turistiche; |
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Art. 7 - (Informazione e accoglienza turistica)1. Al fine di assicurare l'accoglienza ai turisti e le informazioni sull'offerta turistica, la Giunta regionale definisce il sistema dell'informazione e accoglienza turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei medesimi. 2. La Regione organizza propri centri di Informazione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi re |
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Art. 8 - (Sistemi turistici locali) |
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Art. 9 - (Associazioni pro loco)1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco N79. 2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione ", per l'aggiornamento e per la pubblicazione dello st |
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Art. 9-bis - (Coordinamento normativo) |
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TITOLO II - Strutture ricettive |
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CAPO I - Strutture alberghiere e all'aria aperta |
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Art. 10 - (Strutture ricettive alberghiere)1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione. 2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e condhotel. N31 3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite. 4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o po |
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Art. 11 - (Strutture ricettive all'aria aperta)1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort. N113 2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turis |
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Art. 12 - (Disposizioni speciali)1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio. 2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità |
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Art. 13 - (Classificazione)1. N92 |
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Art. 14 - (Esercizio dell'attività)1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla norm |
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Art. 15 - (“Sospensione e cessazione”)1. Il Comune, previa diffida, sospende l'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi: a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classific |
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Art. 16 - (Periodi di apertura)1. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea è consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore. Le strutture medesime assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S) |
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Art. 17 - (Obblighi e responsabilità)1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attravers |
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Art. 18 - (Attività accessorie)1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo “possono essere effettuate” N8, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali |
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Art. 19 - (Disciplina urbanistica)1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore. 2. Gli |
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Art. 20 - (Marchio di qualità)1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio rice |
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CAPO II - Altre strutture ricettive |
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Sezione I - Strutture ricettive extra-alberghiere |
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Art. 21 - (Country house e residenze d’epoca extra-alberghiere)1. "Le country house sono attività ricettive rurali"N74 esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall'articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di |
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Art. 22 - (Case per ferie e ostelli per la gioventù)1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, "anche in forma non imprenditoriale"N74 e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. "Presso tali strutture è consentito il soggi |
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Art. 23 - (Case religiose di ospitalità)1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratteriz |
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Art. 24 - (Centri di vacanza per minori e anziani)1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte ne |
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Art. 25 - (Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi)1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno. |
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Art. 26 - (Esercizi di affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio. 1-bis. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imp |
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Art. 27 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. 2. All'interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono resi |
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Art. 28 - (“Esercizio dell’attività”)1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale. 2. Fermi restando i requisiti prev |
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Art. 29 - (“Sospensione e cessazione”)1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attivi |
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Sezione II - Particolari attività turistiche in forma di impresa
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Art. 30 - (Tipologia)1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull'area nel quale è esercitato il parco. 2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni. "La Giunta regionale d |
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Art. 31 - (Esercizio, cessazione e sospensione dell'attività)1. Le attività di cui all'articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni. 2. Le attività di cui all’articolo 30 hanno inizio a seguito di presentazione della SCIA al Com |
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Sezione III - Altre strutture |
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Art. 32 - (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorr |
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Art. 33 - (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è co |
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Art. 33-bis - (Garden sharing) |
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Art. 34 - (Bed and Breakfast)1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione. N77 1-bis. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.N78 1-ter. Nel caso di cui al comma 1-bis, lettera a), l'attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel |
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Art. 34-bis - (Registro regionale delle strutture extra-alberghiere) |
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CAPO III - Aree di sosta attrezzate |
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Art. 35 - (Realizzazione e gestione)1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale. |
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CAPO IV - Campeggi didattico-educativi
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Art. 36 - (Campeggi fissi all'aperto)1. I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel territorio regionale da parte di tour operators, enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: |
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Art. 37 - (Campeggi nelle aree protette)1. Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni |
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Art. 38 - (Campeggi itineranti all'aperto)1. I campeggi itineranti all'aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area |
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Art. 39 - (Documentazione sanitaria e assicurazione) |
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CAPO V - Disposizioni comuni |
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Art. 40 - (Comunicazione dei prezzi)1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I e agli articoli 30, comma 2, 33-bis e 34, allegano alla SCIA, ovvero alla comunicazione di inizio attività, la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare. I prezzi dei servizi non po |
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Art. 41-bis - (Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive |
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Art. 42 - (Reclami)1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle N86 dei prezzi di cui all'articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni. |
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Art. 43 - (Rilevazioni statistiche)1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, |
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Art. 43-bis (Denominazione delle strutture ricettive) |
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Art. 43-ter (Registro regionale)1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, il registro delle strutture ricettive di cui al Titolo ll, con esclusione del Capo II, Se |
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Art. 44 - (Vigilanza)1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. |
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Art. 45 - (Sanzioni amministrative)1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque eserciti un'attività ricettiva di cui al capo I senza aver presentato la SCIA. N136 2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che: a) non espone le indicazioni per il pubblico; b) omette di comunicare l'arrivo e le presenze dei clienti ai sensi dell'articolo 43; N137 c) non fornisce alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione. N137 3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che: |
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TITOLO III - Professioni turistiche |
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Art. 46 - (Definizione)1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica. 2. È accompagnatore turistico chi per pro |
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Art. 47 - (Abilitazione)1. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Alle guide turistiche si applica quanto previsto dall’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 201 |
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Art. 48 - (Esenzioni)1. Non sono soggetti all'obbligo dell'abilitazione di cui all'articolo 47 e della "comunicazione"N74 di cui all'articolo 54: |
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Art. 50 - (Corsi di formazione)1. "La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva"N74 i programmi dei cors |
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Art. 51 - (Situazioni particolari)1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnic |
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Art. 52 - (Attestato di abilitazione)1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità. |
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Art. 53 - (Elenchi professionali)1. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli abilit |
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Art. 54 - (Comunicazione di esercizio della professione e tariffe)1. L'esercizio delle professioni turisti |
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Art. 55 - (Corsi di aggiornamento)1. La Regione può promuovere corsi di aggiornamento o di specializzazione per coloro che esercitano le professioni turistiche di cu |
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Art. 56 - (Divieti)1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l'esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confr |
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Art. 57 - (Sanzioni amministrative)1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00. |
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TITOLO IV - Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo |
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CAPO I - Agenzie di viaggio e turismo |
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Art. 58 - (Requisiti ed obblighi)1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche: a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti; a-bis) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online |
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Art. 59 - (“Esercizio dell’attività e orario di apertura”) |
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Art. 62 - (Assicurazione)1. Le agenzie stipulano un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e s |
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Art. 63 - (Deposito cauzionale) |
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CAPO II - Direttore tecnico |
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Art. 64 - (Requisiti professionali)1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell'agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco. 2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della diretti |
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Art. 65 - (Esame di idoneità) |
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Art. 66 - (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia)1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia. 2. Sono iscritti nell'elenco, su domanda: a) coloro che hanno ottenuto l'idoneità; b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza; |
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CAPO III - Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria |
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Art. 67 - (Associazioni senza scopo di lucro)1. È istituito presso il servizio regionale competente l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti. 2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comm |
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Art. 68 - (Organizzazione di viaggi in forma non professionale)1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono |
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Art. 69 - (Uffici biglietteria)1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aree e di navigazione, no |
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CAPO IV - Norme sanzionatorie |
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Art. 70 - (Sanzioni amministrative) |
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TITOLO V - Interventi regionali per la qualificazione delle attività turistiche |
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Art. 72 - (Contributi per le attività di assistenza tecnica)1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla riqualificazione delle strutture ricettive, all'adeguamento dei sistemi e dei servizi turistici e alla formazione professionale degli operato |
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Art. 73 - (Vincolo di destinazione)1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a |
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Art. 73-bis - (Siti turistici di interesse regionale) |
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TITOLO VI - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 74 - (Disposizioni finanziarie)1. L'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, dalla legge finanzia |
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Art. 75 - (Norme transitorie e finali)1. N16 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione a valere sugli stessi interventi. |
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Art. 76 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) 12 marzo 1974, n. 9 (Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe alberghiere); b) 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro loco); c) 23 luglio 1977, n. 29 (Finanziamento della propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1977); d) 19 maggio 1978, n. 13 (Incentivazione turistico alberghiera); e) 6 marzo 1979, n. 9 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13 "Incentivazione turistico alberghiera"); f) 17 maggio 1980, n. 29 (Incentivazione turistico alberghiera); g) 4 dicembre 1984, n. 39 (Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico alberghiera); h) 8 gennaio 1987, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 4 dicembre 1984, n. 39); i) 31 dicembre 1987, n. 43 (Rifinanziamento della l.r. 4 dicembre 1984, n. 39 concernente "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico alberghiera"); j) 28 ottobre 1991, n. 33 (Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale); k) 12 agosto 1994, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere); |
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29/11/2024
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