Comma abrogato dalla L.R. del 29/04/2011 n.7. Il comma 1 dell’articolo 75 così recitava: “Ai componenti e al segretario delle commissioni regionali e provinciali previste dalla presente legge, anche dipendenti dell'ente rispettivamente competente nel caso di attività svolta fuori dell'orario di servizio, spettano un'indennità di seduta pari a euro 100,00 e le indennità di missione di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).”

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