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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 18/04/2019, n. 8
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 3 - (Modifica alla l.r. 13/1990)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1990, n. 13 (Norme e |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 6 - (Modifiche alla l.r. 7/1995)1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole: “per ciascuna” sono soppresse. |
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Art. 7 - Art. 11 Omissis
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Art. 12 - (Modifiche alla l.r. 45/1998)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è inserito il seguente: “4-bis. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, aggiorna la definizione dei s |
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Art. 13 - Art. 20 Omissis
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Art. 21 - (Modifica alla l.r. 3/2005)1. Il comma 3 dell’articolo 9-bis della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 |
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Art. 22 - (Modifiche alla l.r. 6/2005)1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è inserita la seguente: “b-bis) albero monumentale: 1) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; 2) i filari o le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico o cultural |
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Art. 23 - (Modifica alla l.r. 36/2005)1. |
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Art. 24 - (Modifiche alla l.r. 9/2006)1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: “temporaneo” è soppressa. 2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”. 3. Nella Sezione III del Capo |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 27/2009)1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è sostituita dall |
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Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - (Modifiche alla l.r. 21/2011)1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), le parole: “Con il regolamento di cui all’articolo 21 sono adottate” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale adotta” e la parola: “indicati” è sostituita dalla parola: “indica”. 2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 21/2011 la parola: “utilizzabile” è sostituita dalla parola: “utilizzata” e dopo le parole “di almeno due ettari” è aggiunta la parola “contigui”. 3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2011 la parola: “utilizzabile” è sost |
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Art. 30 - (Modifiche alla l.r. 12/2012)1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM), le parole: “aggiudicatrice e” sono soppresse. 2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 12/2012 le parole: “ed al relativo direttore” sono soppresse. 3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 12/2012 dopo le parole: “lavori pubblici” sono inserite le parole: “di importo superiore a 150.000,00 euro” e dopo le parole: “beni e servizi” sono aggiunte le parole: “al di sopra della soglia di rilevanza comuni |
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Art. 31 - Art. 32 Omissis
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Art. 33 - (Modifica alla l.r. 3/2015)1. |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - (Modifiche alla l.r. 17/2015)1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente: “Art. 9-bis (Tolleranze) 1. Il mancato rispetto dell’altezza anche interna, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite stabilito dall’a |
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Art. 37 - (Modifica alla l.r. 25/2018)1. |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - (Modifica alla l.r. 34/2018)1. |
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Art. 40 - Art. 43 Omissis
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Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogati: a) omissis b) l’articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche); c) omissis |
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Art. 47 - (Dichiarazione d’urgenza)1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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