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L. R. Marche 22/11/2021, n. 29

Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/10/2022, n. 21
- L.R. 04/10/2022, n. 20
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione, con questa legge, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 4 dello Statuto regionale, e nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea, al fine di rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici e per assicurarne la vivibilità, l'attrattività e la messa in sicurezza, promuove e sostiene iniziative volte a favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio ivi esistente, la transizione al digitale, l'avvio e la crescita di micro e piccole impre

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge, si intende per:

a) borghi storici: gli agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle c

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Capo II - Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici
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Art. 3 - Elenco dei borghi storici delle Marche

1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi storici delle Marche.

2. All'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità dalla stessa stabiliti, tenendo conto dei seguenti requisiti

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Art. 4 - Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa

1. Per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 5, 6 e 7, è istituito un fondo denominato “Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa”, a carico della Missione 7 “Turismo” dello stato di previsione della s

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Art. 5 - Progetto Borgo accogliente

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Borgo accogliente per sostenere iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Il progetto Borgo accogliente è attuato, in coerenza con le norme statali e regionali di settore, mediante progetti integrati di scala comunale che comprendono i seguenti interventi coordinati:

a) riqualificazione urbana, conservazione e restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare attenzione al riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;

b) costituzione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e in particolare degli alberghi diffusi di cui ai Capi I e II del Titolo II della

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Art. 6 - Progetto Albergo diffuso

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Albergo diffuso per il sostegno alla creazione, riqualificazione e sviluppo, nonché per la promozione degli alberghi diffusi di cui al comma 5 dell'articolo 10 della L.R. n. 9/2

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Art. 7 - Progetto Residenze diffuse

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Residenze diffuse per il sostegno al recupero, compreso il restauro conservativo, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, di edifici di valore storico architettonico e di quelli di cui all'elenco stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme ediliz

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Capo III - Interventi settoriali
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Art. 8 - Disposizioni comuni

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 1, promuove e sostiene interventi settoriali per la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, anche a supporto dei progetti di cui al Capo II.

2. Gli interventi previsti da questo Capo sono attuati sulla base dei criteri e delle modali

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Art. 9 - Interventi per la transizione al digitale

1. La Regione promuove e sostiene interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale, che comprendono in particolare:

a) interventi di carattere infrastrutturale per l'accesso alla rete;

b) realizza

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Art. 10 - Interventi per lo sviluppo delle attività economiche

1. La Regione sostiene interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi e in particolare per:

a) le attività commerciali, la ristorazione tipica e di quali

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Art. 11 - Interventi per i beni e le attività culturali

1. La Regione, nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea in materia di attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, dei seguenti interventi:

a) progetti mirati di catalogazione, conservazione, valorizzazione e gestione del patri

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Art. 12 - Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa

1. La Regione, anche al fine di favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, promuove i seguenti interventi:

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Art. 13 - Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunz

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Art. 14 - Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione può stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'

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Capo IV - Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 15 - Programma regionale integrato degli interventi

1. La Giunta regionale approva annualmente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati e previo parere della competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, il Programma regionale integrato degli interventi, a valenza triennale, sulla base delle risorse stanziate nei singoli esercizi finanziari.

1-bis. Per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nelle more della elaborazione e adozione del Piano paesaggistico di cui articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, per l’approvazione del programma di cui al com

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Art. 16 - Modifiche alla L.R. n. 9/2006

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel ce

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Art. 17 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione di questa legge contenente, in particolare, le seguenti i

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Art. 18 - Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.

2. Per il finanziamento del Fondo per i borghi e l’accoglienza diffusa di cui all’articolo 4, con questa legge è autorizzata a carico della Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” dello stato di previsione della spesa per l’anno 2021 la spesa massima di euro 80.000,00 al Titolo 1 e di euro 20.000,00 al Titolo 2; per l’anno 2022 la spesa massima di euro 1.900.000,00 al Titolo 2; per l’anno 2023 la spesa massima di euro 5.800.000,00 al Titolo 2. N1

3. La spesa autorizzata al comma 2 è ripartita con questa legge, in sede di prima applicazione, come di seguito indicato:

a) per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 1.900.000,00 nell'anno 2022 e di euro 3.00

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Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. In sede di prima attuazione, la Giunta regionale approva il Programma di cui all'articolo 15 entro sessanta giorni dalla

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