Articolo abrogato dalla L.R. 02/07/2020, n. 28, così recitava:

“Art. 5 - (Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.

2. Le Province in particolare:

a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le associazioni di settore;

b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia.

4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.”

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