Articolo aggiunto dall’art. 24, comma 3, della L.R. 18/04/2019, n. 8; modificato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 28 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 4, della L.R. 04/10/2022, n. 20, così recitava:

“Art. 34-bis - (Registro regionale delle strutture extra-alberghiere)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, agli articoli 21, 26 e 27 della Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II della presente legge.

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è attribuito un codice identificativo.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:

a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell’ospitalità nelle altre strutture ricettive delle Marche, così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa statale ed europea.”

Dalla redazione