Articolo modificato dall'art. 16, comma 3, della L.R. 28/04/2017, n. 15; dall'art. 50, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 28 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 7, della L.R. 22/11/2021, n. 29, così recitava:

"Art. 65 - (Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto dalla Regione almeno ogni due anni.

2. L'ammissione all'esame è subordinata ai seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) lettera abrogata dalla L.R. 28/04/2017, n. 15

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

4. La Regione rilascia all'interessato che abbia superato l'esame l'attestato di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia.

5. La Regione provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente."

Dalla redazione