Articolo inserito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 28 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 4, della L.R. 22/11/2021, n. 29, così recitava:

"Art. 33-bis - (Garden sharing)

1. L'attività di garden sharing consiste nel mettere a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi propri, spazi all'aperto o aree verdi ed eventuali allestimenti mobili da parte di soggetti privati. L'attività è consentita in aree private, con destinazione d'uso residenziale, dove sia presente almeno un'unità abitativa privata autonoma, non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con area verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti itineranti. Può essere data ospitalità fino a un massimo di due equipaggi per non più di sette notti consecutive. L'equipaggio è composto da non più di cinque persone. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta in forma non imprenditoriale avvalendosi della normale organizzazione familiare ed è soggetta a una comunicazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli allestimenti mobili e le modalità di attuazione di questo articolo.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 2, con l'indicazione dei prezzi praticati nonché delle variazioni segnalate. Il Comune trasmette altresì entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni pervenute."

Dalla redazione