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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/11/2012, n. 267
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/11/2012, n. 267
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/11/2012, n. 267
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[Premessa]IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 R; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 R, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5 a 10 dell&r |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica alle attività ricomprese all’articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 R, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate: a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 R, ed all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R, ed alla vigilanza sugli stessi; b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro |
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Art. 2. - Tariffe1. Le spese relative all’espletamento delle attività previste dall’articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei richiedenti ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 27 |
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Art. 3. - Utilizzo dei proventi1. I proventi connessi con le attività di cui al presente regolamento sono versati all’e |
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Art. 4. - Modalità di pagamento1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell’articolo 1 e delle spese vive relative alle attività fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale della Banca d’Italia di Roma. 2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio è effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di prova. |
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Art. 5. - Entrata in vigore1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra i |
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ALLEGATO I - TARIFFE DA APPLICARE PER I SERVIZI RESI A PAGAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO L, LETTERE DA A) AD N)A) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086, ED ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validità triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attività di vigilanza nel corso della vigenza della concessione.
B. a) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche semestrali, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale
Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attività di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II. B. b) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE (LAMINATI) Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per la qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale
Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attività di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II. C) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA PER I SISTEMI COSTRUTTIVI PREFABBRICATI AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 E DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64 Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria ed il rilascio del Certificato di idoneità tecnica
D) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PERLA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE DICHIARATA Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per il deposito, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza
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ALLEGATO II - TARIFFE ORARIEOgni prestazione resa dal personale del Servizio tecnico centrale, per le attività di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, non espressamente elencate nel presente regolamento, verrà effettuata dietro pagamento di un corrispettivo secondo le seguenti tariffe: |
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