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Sent.C. Stato 18/02/2003, n. 863

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Giustificazioni preliminari - Art. 21, c. 1 bis, L. 94/109 ante L. 2002/166. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Discrezionalità P.A..
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, ai fini della verifica delle offerte anomale, l'art. 21, comma 1 bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 10 (cd. L. Merloni ter, cioè L. Merloni come modificata dalla L. 18 novembre 1998 n. 415) prevedeva l'allegazione anticipata (insieme con l'offerta) di giustificazioni delle voci di prezzo più significative; ma è stato poi modificato dall'art. 7 della L. 1° agosto 2002 n. 166 che prevede una ulteriore verifica in contraddittorio successiva all'acquisizione delle giustificazioni anticipate. 2. Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale nelle gare d'appalto di lavori pubblici, anche se l'orientamento giurisprudenziale si è progressivamente evoluto a favore del sindacato giurisdizionale della legittimità delle relative valutazioni della P.A., resta comunque a questa riservato in via esclusiva l'apprezzamento discrezionale delle giustificazioni dell'impresa.

1a. Ved. C. Stato V 24 ottobre 2002 n. 5846 R 1n. - Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE - Art. 30.4 - (1°c.) Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. (2°c.) L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente. (3°c.) Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse. Tuttavia, per un periodo, che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'articolo 11, paragrafo 5.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis; RL. 1° agosto 2002 n. 166, art. 7) R

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