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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
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In vigore dal 01/01/1994.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 30/07/2024, n. 116
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D. Leg.vo 07/12/2023, n. 207
- D. Leg.vo 03/08/2022, n. 139
- L. 30/12/2021, n. 234
- L. 23/12/2021, n. 238
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 193
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 182
- D. Leg.vo 05/11/2021, n. 201
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D. Leg.vo 08/04/2020, n. 36
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
- D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218
- D. Leg.vo 25/05/2017, n. 90
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 37
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 14/11/2016, n. 223
- D. Leg.vo 21/04/2016, n. 72
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- D.L. 14/02/2016, n. 18 (L. 08/04/2016, n. 49)
- D. Leg.vo 16/11/2015, n. 181
- D. Leg.vo 12/05/2015, n. 72
- D.L. 24/01/2015, n. 3 (L. 24/03/2015, n. 33)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 19/09/2012, n. 169
- D. Leg.vo 30/07/2012, n. 130|
- D. Leg.vo 16/04/2012, n. 45
- D.L. 24/03/2012, n. 29 (L. 18/05/2012, n. 62)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D. Leg.vo 29/12/2011, n. 230
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D. Leg.vo 30/12/2010, n. 239
- D. Leg.vo 14/12/2010, n. 218
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 21
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 11
- L. 24/12/2007, n. 244
- D. Leg.vo 29/12/2006, n. 303
- D.L. 27/12/2006, n. 297 (L. 23/02/2007, n. 15)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- L. 28/12/2005, n. 262
- D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122
- D.L. 27/12/2006, n. 297 (L. 23/02/2007, n. 15)
- D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206
- D. Leg.vo 09/07/2004, n. 197
- D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37
- D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6
- L: 01/03/2002, n. 39
- D. Leg.vo 04/08/1999, n. 342
- D. Leg.vo 04/08/1999, n. 333
- D. Leg.vo 24/02/1998, n. 58
- D. Leg.vo 04/12/1996, n. 659
- D. Leg.vo 23/07/1996, n. 415
- Avviso di rettifica in G.U. 07/03/1994, n. 54
- D.L. 04/01/1994, n. 1 (L. 17/02/1994, n. 135)
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Art. 1. - Definizioni1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; N28 b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; N121 c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; N109 e-bis) “MVU” indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; N110 e-ter) “Disposizioni del MVU” indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; N110 e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; N116 e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; N121 f) N22 g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea; N117 g-bis) “Stato di origine” indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività; N111 g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; N111 |
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TITOLO I - AUTORITÀ CREDITIZIE |
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Art. 2 - Comitato interministeriale per il credito e il risparmio1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro |
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Art. 3 - Ministro dell'economia e delle finanze |
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Art. 4 - Banca d'Italia1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. |
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Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente ge |
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Art. 6 - Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU |
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Art. 6-bis - Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in |
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Art. 7 - Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. N199 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni |
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Art. 8 - Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti |
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Art. 9 - Reclamo al CICR1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al |
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TITOLO II - BANCHE |
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Capo I - Capo V - Omissis
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Capo VI - NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO |
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Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche |
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Art. 38 - Nozione di credito fondiario1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado |
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Art. 39. - Ipoteche1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede. 2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa. 3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione. |
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Art. 40. - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compens |
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Art. 40-bis - Cancellazione delle ipoteche1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamen |
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Art. 41. - Procedimento esecutivo1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento N144 del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricav |
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Art. 42. - Nozione di credito alle opere pubbliche1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destina |
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Sezione II - Credito agrario e peschereccio |
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Art. 43 - Nozione1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali. |
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Art. 44 - Garanzie1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo art. 46. 2. I finanziamenti a breve e medio |
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Art. 45 - Fondo interbancario di garanzia |
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Sezione III - Altre operazioni |
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Art. 46 - Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; |
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Art. 47 - Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'ammini |
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Art. 48 - Credito su pegno |
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Art. 48-bis - Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’articolo 106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all’articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile. 2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento. 3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. 4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inademp |
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Capo VII - ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO |
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Art. 49 - Assegni circolari1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provved |
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TITOLO III - TITOLO IV - Omissis |
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TITOLO V - SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO |
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Capo I - Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario |
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Art. 108 - Vigilanza1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. N213 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare: |
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Art. 109 - Vigilanza consolidata1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo. N221 2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui |
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Art. 110 - Rinvio1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62 |
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Art. 111 - Microcredito1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; N100 b) N125 |
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Art. 111-bis - Finanza etica e sostenibile1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi: a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; |
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Art. 112 - Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. N102 1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis. 2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 112-bis. - Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. N152 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della discipli |
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Art. 113. - Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111 |
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Art. 113-bis. - Sospensione degli organi di amministrazione e controllo1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che |
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Art. 113-ter. - Revoca dell'autorizzazione e liquidazione1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità; c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. |
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Art. 114 - Norme finali1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106. |
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Capo II - Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza |
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Art. 114.1 - Definizioni1. Ai fini del presente capo, si definisce: a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia; b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza: 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore; |
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Art. 114.2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la g |
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Art. 114.3 - Acquisto e gestione di crediti in sofferenza1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere: a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a); |
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Art. 114.4 - Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della p |
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Art. 114.5 - Albo dei gestori dei crediti in sofferenza |
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Art. 114.6 - Autorizzazione1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate n |
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Art. 114.7 - Detenzione di fondi1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni: a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono a |
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Art. 114.8 - Principi generali1. Gli a |
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Art. 114.9 - Operatività transfrontaliera1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Ita |
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Art. 114.10 - Informativa ai debitori ceduti1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione me |
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Art. 114.11 - Vigilanza1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi. 3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI. 4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale. 5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue d |
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Art. 114.12 - Scambio di informazioni e cooperazione1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Ita |
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Art. 114.13 - Rinvio1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, |
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Art. 114.14 - Reclami ed esposti |
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TITOLO V-bis - TITOLO V-ter Omissis |
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TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI |
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Capo I - OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI |
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Art. 115 - Ambito di applicazione1. Le norme |
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Art. 116 - Pubblicità1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del |
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Art. 117. - Contratti1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. |
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Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un t |
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Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere co |
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Art. 118-bis. - Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o |
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Art. 119. - Comunicazioni periodiche alla clientela1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o media |
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Art. 120. - Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. N9 Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) da |
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Art. 120-bis. - Recesso |
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Art. 120-ter. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclus |
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Art. 120-quater. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore. 2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce. 3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri |
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Capo I-bis - Credito immobiliare ai consumatori |
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Art. 120-quinquies - Definizioni1. Nel presente capo, l'espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni |
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Art. 120-sexies - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) contratti di credito in cui il finanziatore: 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di u |
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Art. 120-septies - Principi generali |
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Art. 120-octies - Pubblicità1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. 2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera |
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Art. 120-novies - Obblighi precontrattuali1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche: a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite; b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifi |
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Art. 120-decies - Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito; b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione; |
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Art. 120-undecies - Verifica del merito creditizio1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica |
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Art. 120-duodecies - Valutazione dei beni immobili1. I finanziatori applicano standard af |
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Art. 120-terdecies - Servizi di consulenza1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito. 2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis. 3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanz |
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Art. 120-quaterdecies - Finanziamenti denominati in valuta estera1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute: a) la valuta in cui è denominata la parte p |
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Art. 120-quaterdecies.1 - Rimborso anticipato |
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Art. 120-quinquiesdecies - Inadempimento del consumatore1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. 2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. |
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Art. 120-sexiesdecies - Osservatorio del mercato immobiliare |
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Art. 120-septiesdecies - Remunerazioni e requisiti di professionalità |
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Art. 120-octiesdecies - Pratiche di commercializzazione abbinata |
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Art. 120-noviesdecies - Disposizioni applicabili1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies. |
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Capo II - Credito ai consumatori |
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Art. 121 - Definizioni1. Nel presente capo, l'espressione: a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilita |
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Art. 122 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; |
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Art. 123 - Pubblicità1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indic |
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Art. 124 - Obblighi precontrattuali1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attravers |
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Art. 124-bis Verifica del merito creditizio1. Prima d |
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Art. 125 - Banche dati1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discrimin |
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Art. 125-bis - Contratti e comunicazioni1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. 2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. N283 3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, l |
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Art. 125-ter - Recesso del consumatore1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di |
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Art. 125-quater - Contratti a tempo indeterminato1. Fermo restando quanto previsto dall'artico |
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Art. 125-quinquies - Inadempimento del fornitore1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha |
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Art. 125-sexies - Rimborso anticipato1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I cont |
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Art. 125-septies - Cessione dei crediti |
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Art. 125-octies - Sconfinamento1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo |
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Art. 125-novies - Intermediari del credito1. L'intermediario d |
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Art. 125-decies - Inadempimento del consumatore |
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Art. 126 - Riservatezza delle informazioni |
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Capo II-bis - Servizi di pagamento |
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Art. 126-bis - Disposizioni di carattere generale1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica. |
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Art. 126-ter - Spese applicabili |
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Art. 126-quater - Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti |
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Art. 126-quinquies - Contratto quadro |
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Art. 126-sexies - Modifica unilaterale delle condizioni1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. |
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Art. 126-septies - Recesso1. |
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Art. 126-octies - Denominazione valutaria dei pagamenti |
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Art. 126-novies - Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente |
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Capo II-ter - Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento |
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Art. 126-decies - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. 2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. 3. Ai fini del presente capo, l'espressione: a) “servizi collegati al conto” indica tutt |
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Sezione I - Trasparenza e comparabilità delle spese |
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Art. 126-undecies Terminologia standardizzata europea1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rap |
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Art. 126-duodecies - Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di |
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Art. 126-terdecies - Siti web di confronto1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile. 2. I siti web previsti dal comma 1: a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori; b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per |
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Art. 126-quaterdecies - Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri |
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Sezione II - Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento |
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Art. 126-quinquiesdecies - Servizio di trasferimento1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica. 2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. 3. Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di |
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Art. 126-sexiesdecies - Spese applicabili per il servizio di trasferimento1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco d |
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Art. 126-septiesdecies - Obblighi informativi e responsabilità1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gra |
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Art. 126-octiesdecies - Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario può richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamen |
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Sezione III - Conto di base |
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Art. 126-noviesdecies - Diritto al conto di base1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di |
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Art. 126-vicies - Apertura del conto di base1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'art |
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Art. 126-vicies semel - Caratteristiche del conto di base1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentit |
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Art. 126-vicies bis - Spese applicabili1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali |
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Art. 126-vicies ter - Recesso1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3. 2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni: |
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Art. 126-vicies quater - Conti di base per particolari categorie di consumatori |
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Art. 126-vicies quinquies - Informazioni sul conto di base |
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Art. 126-vicies sexies - Educazione finanziaria |
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Capo III - Regole generali e controlli |
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Art. 127 - Regole generali01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indica |
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Art. 127-bis - Spese addebitabili1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni pre |
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Art. 128 - Controlli1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti |
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Art. 128-bis - Risoluzione delle controversie1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la cli |
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Art. 128-ter - Misure inibitorie1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d'Italia può: |
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TITOLO VI-bis - AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI |
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Art. 128-quater - Agenti in attività finanziaria1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. N69 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. |
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Art. 128-quinquies - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo |
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Art. 128-sexies - Mediatori creditizi1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione |
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Art. 128-septies - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in ac |
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Art. 128-octies - Incompatibilità1. È vietata la contestuale iscrizione nell'e |
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Art. 128-novies - Dipendenti e collaboratori1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dip |
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Art. 128-novies.1 - Operatività transfrontaliera1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abili |
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Art. 128-decies - Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. 2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. |
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Art. 128-undecies - Organismo1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari p |
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Art. 128-duodecies - Disposizioni procedurali1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato. N89 b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; N90 c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. |
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Art. 128-terdecies - Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere |
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Art. 128-quaterdecies - Ristrutturazione dei crediti |
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TITOLO VII - TITOLO VIII Omissis |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 146 - Art. 160 Omissis
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Art. 161. - Norme abrogate1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni; il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; la legge 30 maggio 1932, n. 635; il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; la legge 30 maggio 1932, n. 805; la legge 3 giugno 1935, n. 1281; l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b); il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni; il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778; |
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Art. 162. - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.
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Allegato AOperazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); |
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