D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Stralcio.
In vigore dal 01/01/1994.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 30/07/2024, n. 116
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D. Leg.vo 07/12/2023, n. 207
- D. Leg.vo 03/08/2022, n. 139
- L. 30/12/2021, n. 234
- L. 23/12/2021, n. 238
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 193
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 182
- D. Leg.vo 05/11/2021, n. 201
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D. Leg.vo 08/04/2020, n. 36
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
- D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218
- D. Leg.vo 25/05/2017, n. 90
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 37
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 14/11/2016, n. 223
- D. Leg.vo 21/04/2016, n. 72
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- D.L. 14/02/2016, n. 18 (L. 08/04/2016, n. 49)
- D. Leg.vo 16/11/2015, n. 181
- D. Leg.vo 12/05/2015, n. 72
- D.L. 24/01/2015, n. 3 (L. 24/03/2015, n. 33)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 19/09/2012, n. 169
- D. Leg.vo 30/07/2012, n. 130|
- D. Leg.vo 16/04/2012, n. 45
- D.L. 24/03/2012, n. 29 (L. 18/05/2012, n. 62)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D. Leg.vo 29/12/2011, n. 230
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D. Leg.vo 30/12/2010, n. 239
- D. Leg.vo 14/12/2010, n. 218
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 21
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 11
- L. 24/12/2007, n. 244
- D. Leg.vo 29/12/2006, n. 303
- D.L. 27/12/2006, n. 297 (L. 23/02/2007, n. 15)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- L. 28/12/2005, n. 262
- D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122
- D.L. 27/12/2006, n. 297 (L. 23/02/2007, n. 15)
- D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206
- D. Leg.vo 09/07/2004, n. 197
- D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37
- D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6
- L: 01/03/2002, n. 39
- D. Leg.vo 04/08/1999, n. 342
- D. Leg.vo 04/08/1999, n. 333
- D. Leg.vo 24/02/1998, n. 58
- D. Leg.vo 04/12/1996, n. 659
- D. Leg.vo 23/07/1996, n. 415
- Avviso di rettifica in G.U. 07/03/1994, n. 54
- D.L. 04/01/1994, n. 1 (L. 17/02/1994, n. 135)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli

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Art. 1. - Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; N28

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; N121

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; N109

e-bis) “MVU” indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; N110

e-ter) “Disposizioni del MVU” indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; N110

e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; N116

e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; N121

f) N22

g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea; N117

g-bis) “Stato di origine” indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività; N111

g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; N111

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TITOLO I - AUTORITÀ CREDITIZIE
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Art. 2 - Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro

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Art. 3 - Ministro dell'economia e delle finanze

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Art. 4 - Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

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Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente ge

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Art. 6 - Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle r

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Art. 6-bis - Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in

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Art. 7 - Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. N199

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni

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Art. 8 - Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti

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Art. 9 - Reclamo al CICR

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al

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TITOLO II - BANCHE
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Capo I - Capo V - Omissis

 

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Capo VI - NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
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Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche
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Art. 38 - Nozione di credito fondiario

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado

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Art. 39. - Ipoteche

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

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Art. 40. - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compens

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Art. 40-bis - Cancellazione delle ipoteche

N10

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamen

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Art. 41. - Procedimento esecutivo

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento N144 del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricav

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Art. 42. - Nozione di credito alle opere pubbliche

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destina

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Sezione II - Credito agrario e peschereccio
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Art. 43 - Nozione

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

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Art. 44 - Garanzie

N48

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo art. 46.

2. I finanziamenti a breve e medio

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Art. 45 - Fondo interbancario di garanzia

N49

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Sezione III - Altre operazioni
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Art. 46 - Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

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Art. 47 - Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'ammini

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Art. 48 - Credito su pegno

N54

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Art. 48-bis - Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

N55

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’articolo 106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all’articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inademp

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Capo VII - ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
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Art. 49 - Assegni circolari

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provved

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Art. 50 - Decreto ingiuntivo

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'

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TITOLO III - TITOLO IV - Omissis
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TITOLO V - SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
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Capo I - Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario
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Art. 106. - Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi f

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Art. 107 - Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limi

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Art. 108 - Vigilanza

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. N213

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

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Art. 109 - Vigilanza consolidata

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo. N221

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui

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Art. 110 - Rinvio

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62

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Art. 111 - Microcredito

N16

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; N100

b) N125

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Art. 111-bis - Finanza etica e sostenibile

N83

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

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Art. 112 - Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. N102

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 112-bis. - Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. N152

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della discipli

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1308957 11991028
Art. 113. - Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la t

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1308957 11991029
Art. 113-bis. - Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che

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1308957 11991030
Art. 113-ter. - Revoca dell'autorizzazione e liquidazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

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1308957 11991031
Art. 114 - Norme finali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.

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1308957 11991032
Capo II - Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza
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1308957 11991033
Art. 114.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si definisce:

a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;

b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

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1308957 11991034
Art. 114.2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la g

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1308957 11991035
Art. 114.3 - Acquisto e gestione di crediti in sofferenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:

a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);

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1308957 11991036
Art. 114.4 - Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione

1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della p

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1308957 11991037
Art. 114.5 - Albo dei gestori dei crediti in sofferenza

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1308957 11991038
Art. 114.6 - Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate n

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1308957 11991039
Art. 114.7 - Detenzione di fondi

1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono a

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1308957 11991040
Art. 114.8 - Principi generali

1. Gli a

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1308957 11991041
Art. 114.9 - Operatività transfrontaliera

1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Ita

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1308957 11991042
Art. 114.10 - Informativa ai debitori ceduti

1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione me

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1308957 11991043
Art. 114.11 - Vigilanza

1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.

3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.

4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue d

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1308957 11991044
Art. 114.12 - Scambio di informazioni e cooperazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Ita

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1308957 11991045
Art. 114.13 - Rinvio

1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,

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1308957 11991046
Art. 114.14 - Reclami ed esposti

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TITOLO V-bis - TITOLO V-ter Omissis
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1308957 11991048
TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
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1308957 11991049
Capo I - OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

N2

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1308957 11991050
Art. 115 - Ambito di applicazione

1. Le norme

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1308957 11991051
Art. 116 - Pubblicità

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del

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1308957 11991052
Art. 117. - Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

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1308957 11991053
Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un t

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1308957 11991054
Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere co

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1308957 11991055
Art. 118-bis. - Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento

1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o

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1308957 11991056
Art. 119. - Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o media

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1308957 11991057
Art. 120. - Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. N9 Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) da

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1308957 11991058
Art. 120-bis. - Recesso

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1308957 11991059
Art. 120-ter. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclus

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1308957 11991060
Art. 120-quater. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri

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1308957 11991061
Capo I-bis - Credito immobiliare ai consumatori

N58

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1308957 11991062
Art. 120-quinquies - Definizioni

N59

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni

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1308957 11991063
Art. 120-sexies - Ambito di applicazione

N59

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) contratti di credito in cui il finanziatore:

1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di u

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1308957 11991064
Art. 120-septies - Principi generali

N59

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1308957 11991065
Art. 120-octies - Pubblicità

N63

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.

2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera

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1308957 11991066
Art. 120-novies - Obblighi precontrattuali

N63

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifi

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1308957 11991067
Art. 120-decies - Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito

N59

1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;

b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;

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1308957 11991068
Art. 120-undecies - Verifica del merito creditizio

N59

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica

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1308957 11991069
Art. 120-duodecies - Valutazione dei beni immobili

N64

1. I finanziatori applicano standard af

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1308957 11991070
Art. 120-terdecies - Servizi di consulenza

N59

1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.

3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanz

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1308957 11991071
Art. 120-quaterdecies - Finanziamenti denominati in valuta estera

N59

1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute:

a) la valuta in cui è denominata la parte p

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1308957 11991072
Art. 120-quaterdecies.1 - Rimborso anticipato

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1308957 11991073
Art. 120-quinquiesdecies - Inadempimento del consumatore

N59

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.

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1308957 11991074
Art. 120-sexiesdecies - Osservatorio del mercato immobiliare

N59

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1308957 11991075
Art. 120-septiesdecies - Remunerazioni e requisiti di professionalità

N59

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1308957 11991076
Art. 120-octiesdecies - Pratiche di commercializzazione abbinata

N59

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1308957 11991077
Art. 120-noviesdecies - Disposizioni applicabili

N59

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies.

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1308957 11991078
Capo II - Credito ai consumatori

N38

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1308957 11991079
Art. 121 - Definizioni

N39

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilita

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1308957 11991080
Art. 122 - Ambito di applicazione

N40

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

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1308957 11991081
Art. 123 - Pubblicità

N40

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indic

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1308957 11991082
Art. 124 - Obblighi precontrattuali

N43

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attravers

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1308957 11991083
Art. 124-bis Verifica del merito creditizio

N45

1. Prima d

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1308957 11991084
Art. 125 - Banche dati

N46

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discrimin

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1308957 11991085
Art. 125-bis - Contratti e comunicazioni

N45

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. N283

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, l

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1308957 11991086
Art. 125-ter - Recesso del consumatore

N45

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di

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1308957 11991087
Art. 125-quater - Contratti a tempo indeterminato

N45

1. Fermo restando quanto previsto dall'artico

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1308957 11991088
Art. 125-quinquies - Inadempimento del fornitore

N45

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha

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1308957 11991089
Art. 125-sexies - Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I cont

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Art. 125-septies - Cessione dei crediti

N45

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Art. 125-octies - Sconfinamento

N45

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo

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Art. 125-novies - Intermediari del credito

N45

1. L'intermediario d

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1308957 11991093
Art. 125-decies - Inadempimento del consumatore

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Art. 126 - Riservatezza delle informazioni

N40

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Capo II-bis - Servizi di pagamento
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Art. 126-bis - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

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Art. 126-ter - Spese applicabili

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Art. 126-quater - Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

1. La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni

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Art. 126-quinquies - Contratto quadro

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Art. 126-sexies - Modifica unilaterale delle condizioni

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.

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Art. 126-septies - Recesso

1.

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Art. 126-octies - Denominazione valutaria dei pagamenti

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Art. 126-novies - Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente

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Capo II-ter - Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento
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Art. 126-decies - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.

2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.

3. Ai fini del presente capo, l'espressione:

a) “servizi collegati al conto” indica tutt

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Sezione I - Trasparenza e comparabilità delle spese
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Art. 126-undecies Terminologia standardizzata europea

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rap

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Art. 126-duodecies - Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di

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Art. 126-terdecies - Siti web di confronto

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

2. I siti web previsti dal comma 1:

a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;

b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per

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1308957 11991110
Art. 126-quaterdecies - Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti

1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri

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Sezione II - Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento
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Art. 126-quinquiesdecies - Servizio di trasferimento

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.

3. Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di

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Art. 126-sexiesdecies - Spese applicabili per il servizio di trasferimento

1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco d

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Art. 126-septiesdecies - Obblighi informativi e responsabilità

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gra

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Art. 126-octiesdecies - Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario

1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario può richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamen

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Sezione III - Conto di base
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Art. 126-noviesdecies - Diritto al conto di base

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di

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Art. 126-vicies - Apertura del conto di base

1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'art

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Art. 126-vicies semel - Caratteristiche del conto di base

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentit

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Art. 126-vicies bis - Spese applicabili

1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali

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Art. 126-vicies ter - Recesso

1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

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Art. 126-vicies quater - Conti di base per particolari categorie di consumatori

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Art. 126-vicies quinquies - Informazioni sul conto di base

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Art. 126-vicies sexies - Educazione finanziaria

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Capo III - Regole generali e controlli
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Art. 127 - Regole generali

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indica

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1308957 11991127
Art. 127-bis - Spese addebitabili

1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni pre

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1308957 11991128
Art. 128 - Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti

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1308957 11991129
Art. 128-bis - Risoluzione delle controversie

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la cli

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1308957 11991130
Art. 128-ter - Misure inibitorie

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d'Italia può:

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1308957 11991131
TITOLO VI-bis - AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

N67

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1308957 11991132
Art. 128-quater - Agenti in attività finanziaria

N68

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. N69

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

3.

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1308957 11991133
Art. 128-quinquies - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria

N68

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo

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1308957 11991134
Art. 128-sexies - Mediatori creditizi

N68

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione

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1308957 11991135
Art. 128-septies - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

N68

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in ac

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1308957 11991136
Art. 128-octies - Incompatibilità

N68

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'e

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1308957 11991137
Art. 128-novies - Dipendenti e collaboratori

N68

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dip

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1308957 11991138
Art. 128-novies.1 - Operatività transfrontaliera

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abili

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1308957 11991139
Art. 128-decies - Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

N68

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

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1308957 11991140
Art. 128-undecies - Organismo

N68

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari p

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1308957 11991141
Art. 128-duodecies - Disposizioni procedurali

N68

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato. N89

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; N90

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii) del

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1308957 11991142
Art. 128-terdecies - Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

N68

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere

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1308957 11991143
Art. 128-quaterdecies - Ristrutturazione dei crediti

N68

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1308957 11991144
TITOLO VII - TITOLO VIII Omissis
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1308957 11991145
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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1308957 11991146
Art. 146 - Art. 160 Omissis

 

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1308957 11991147
Art. 161. - Norme abrogate

1. Sono o restano abrogati:

il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

la legge 15 luglio 1906, n. 441;

il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;

il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

la legge 30 maggio 1932, n. 635;

il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

la legge 30 maggio 1932, n. 805;

la legge 3 giugno 1935, n. 1281;

l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;

il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;

il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;

il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

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1308957 11991148
Art. 162. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

 

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1308957 11991149
Allegato A

Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE:

apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;

accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);

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