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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. CICR 29/09/2016
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); Vista la direttiva 2014/17/UER, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010; |
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Art. 1. - Finalità e principi generali1. Il presente decreto dà attuazione al Capo I-bis del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, esso mira a realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliar |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai contratti di credito immobiliare ai consumatori |
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Art. 3. - Calcolo del TAEG1. Ai sensi dell'art. 120-quinquies, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce l |
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Art. 4. - Annunci pubblicitari1. Ai sensi dell'art. 120-octies del TUB, gli annunci pubblicitari relativi ai contrat |
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Art. 5. - Informativa precontrattuale1. Ai sensi dell'art. 120-novies del TUB, prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha il diritto di ricevere le informazioni generali e personalizzate previste dagli articoli 13 e 14 e dall'Allegato II della direttiva 2014/17/UE. 2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consen |
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Art. 6. - Finanziamenti denominati in valuta estera1. Il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, ai sensi d |
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Art. 8. - Disposizioni finali1. La Banca d'Italia emana disposizioni applicative del presente decreto. |
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