L’Autorità ha ricevuto segnalazioni di stazioni appaltanti in merito al protrarsi del fenomeno, già oggetto di specifica trattazione nella Determinazione n. 1 del 29.07.2014, relativo alla presentazione, da parte degli operatori economici, di garanzie a corredo dell’offerta ex art. 75 e di garanzie definitive ex 113 del d.lgs. 163/06 R costituite sotto forma di fideiussione, rilasciate da intermediari non autorizzati.
L’art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest’ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – d’ora in avanti T.U.