D. Min. Economia e Fin. 03/02/2011, n. 117 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Economia e Fin. 03/02/2011, n. 117

Determinazioni in materia di credito ai consumatori.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in G.U. 06/05/2011, n. 104
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio


Visto il Capo II («Credito ai consumatori») del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R (di seguito, TUB), come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141R e, in particolare:

a) l'art. 121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;

b) l'art. 122, comma 4, del TUB, ove è previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR;

c) l'art. 123, comma 2, del TUB, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità alle delib

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SEZIONE I
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Art. 1 - Finalità e principi generali

1. La presente sezione dà attuazione al Capo II del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, essa mira a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratich

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'art. 121, comma 1, lettera c), del TUB e con le eccezioni previste dall'art. 122 del TUB (di seguito «contratti di credito»).

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Art. 3 - Calcolo del TAEG

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce le modalit&

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Art. 4 - Annunci pubblicitari

1. La Banca d'Italia precisa le modalità di divulgazione degli annunci pubblic

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Art. 5 - Informativa precontrattuale

1. Ai sensi dell'art. 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura inoltre che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La Banca d'Italia, attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli int

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Art. 6 - Verifica del merito creditizio del consumatore

1. Al fine di evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili n

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Art. 7 - Banche dati

1. L'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito («banche dati»), previsto dall'art. 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o

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Art. 8 - Contratti

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d'Italia specifica le infor

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Art. 9 - Comunicazioni periodiche

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, del TUB, nei contratti di credito di durata i

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Art. 10 - Cessione dei crediti

1. Nei casi previsti dall'art. 125-septies del TUB, il consumatore è informato

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Art. 11 - Comunicazione dello sconfinamento

1. Ai sensi dell'art. 125-octies del TUB, la Banca d'Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato

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Art. 12 - Intermediari del credito

1. Quando il consumatore deve versare un compenso all'intermediario del credito per i

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Art. 13 - Attuazione e abrogazioni

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione della presente sezione, anche al fine di coordinare la disciplina sul credito ai consumatori con quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dall'art. 14.

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SEZIONE II
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Art. 14 - Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003

1. Alla delibera del 4 marzo 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente «Definizioni e ambito di applicazione»

al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, la presente delibera si applica alle operazioni e ai servizi che, alternativamente, sono:

a) disciplinati dal capo I del titolo VI del TUB;

b) commercializzati unitamente a quelli di cui alla lettera a), nei casi e nei limiti disciplinati dalla Banca d'Italia, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ai servizi e prodotti individuati dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo medesimo, nonché ai prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento;

c) disciplinati attraverso un rinvio a disposizioni del titolo VI del TUB cui la presente delibera dà attuazione.

1-ter. La sezione III-bis si applica anche alle operazioni e ai servizi disciplinati dai capi II e II-bis del titolo VI del TUB.»;

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