Articolo modificato dall'art. 23, comma 2, del D. Leg.vo 04/08/1999, n. 342; dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37; dall'art. 13, comma 1, della L. 28/12/2005, n. 262; dall'art. 25, comma 1, della L. 28/12/2005, n. 262; dall'art. 1, comma 5, del D. Leg.vo 29/12/2006, n. 303 e, successivamente, sostituito dall'art. 4, comma 2, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141 la disposizione entra in vigore il 02/01/2011. La disposizione che a tale data risulta adottata dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141 rimangono in vigore in quanto compatibili.

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