N144 | Bollettino di Legislazione Tecnica
A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, del D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14, il termine «fallimento», nonché l’espressione dallo stesso termine derivata deve intendersi sostituita con l’espressione «liquidazione giudiziale».

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