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D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218

Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 08/04/2020, n. 36
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono sostituite dalle seguenti:

«g-bis) “Stato di origine” indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; »;

b) al comma 2:

1) alla lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) “succursale”: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;»;

2) alla lettera f), numero 4 le parole «come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono soppresse;

3) alla lettera h-sexies), le parole «di cui alla lettera f), n. 4)» sono soppresse;

4) dopo la lettera h-septies) è inserita la seguente:

«h-septies.1) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti; »;

5) la lettera h-octies) è abrogata;

6) dopo la lettera h-novies), è inserita la seguente:

«i) “punto di contatto centrale”: il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;»;

c) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

«3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.».

2. Dopo l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 114-bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). - 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo

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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «le seguenti attività», sono sostituite dalle seguenti: «le attività come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;

b) al comma 1, lettera b), i numeri 1), 2), 3), 3.1., 3.2., 3.3., 4), 4.1., 4.2., 4.3., 5), 6) e 7) sono soppressi;

c) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) “servizio di disposizione di ordine di pagamento”: un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

b-ter) “servizio di informazione sui conti”: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento; »;

d) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) “operazione di pagamento a distanza”: un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

c-ter) “convenzionamento di operazioni di pagamento”: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;

c-quater) “emissione di strumenti di pagamento”: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo; »;

e) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) “prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto”: un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;»;

f) al comma 1, lettera h), la parola «utilizzatore», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «utente»;

g) al comma 1, lettera l), la parola « utilizzatori » è sostituita dalla seguente: «utenti»;

h) al comma 1, lettera n), dopo le parole «ammontare corrispondente», sono inserite le seguenti: «, espresso in moneta avente corso legale,»;

i) al comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) “bonifico”: l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;»;

l) al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente: «“autenticazione”: la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;»;

m) al comma 1, dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:

«q-bis) “autenticazione forte del cliente”: un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

q-ter) “credenziali di sicurezza personalizzate”: funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;

q-quater) “dati sensibili relativi ai pagamenti”: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;»;

n) al comma 1, lettera r), la parola «utilizzatore» è sostituita, ovunque presente, dalla seguente: «utente»;

o) al comma 1, lettera s), la parola «utilizzatore» è sostituita, ovunque presente, dalla seguente: «utente»;

p) al comma 1, lettera t), le parole «84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE» sono sostituite dalle seguenti: «104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE»;

q) al comma 1, la lettera z) è soppressa;

r) al comma 1, la lettera aa) è sostituita dalla seguente «“tasso di cambio di riferimento”: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;»;

s) al comma 1, dopo la lettera aa), sono inserite le seguenti lettere:

«bb) “contenuto digitale”: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.»;

«cc) “ABE”: indica l'Autorità Bancaria Europea»;

t) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.»;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;»;

c) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;»;

d) al comma 2, lettera h), le parole «fatto salvo l’» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva l'applicazione dell’»;

e) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro; »;

f) al comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:

1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;»;

g) al comma 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater.»;

h) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.»;

i) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.»;

l) al comma 4, lettera b), la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

m) al comma 4, lettera b), le parole «comma 4, 10, 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis,»;

n) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. La Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366.

4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola «utilizzatore», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «utente»;

2) dopo le parole «spese sostenute per», sono inserite le seguenti: «l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

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Art. 3. - Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

1. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis - (Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

CAPO I

Art. 34-bis (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:

a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;

b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del presente comma.

4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

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Art. 4. - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dal

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Art. 5. - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 13 gennaio 2018.

2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonché il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati

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Art. 6. - Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni di legge e regolamentari

2. I commi 4-bis e 4-ter dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

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Art. 7. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amminis

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