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D. Leg.vo 05/10/2006, n. 264

Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
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Premessa

Il Presidente della Repubblica

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Art. 1 - (Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto ha lo scopo di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la pr

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita alla sezione 2 dell’allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parla

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Art. 3 - (Misure di sicurezza)

1. I Gestori delle gallerie provvedono affinché le gallerie di loro competenza, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato 2.

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Art. 4 - (Commissione permanente per le gallerie)

1. Le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. N19

2. La Commissione è composta dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo delegato, che la presiede, da quattro esperti tecnici designati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivame

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Art. 5 - (Gestore della galleria)

1. Il Gestore, per ciascuna delle gallerie cui si applica il presente decreto e che si trovano nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, è individuato rispettivamente nell’ANAS, per le strade in gestione diretta, e nelle Società concessionarie, per quelle affida

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Art. 6 - (Responsabile della sicurezza)

1. Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le gallerie già aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, il Gestore effettua la designazione del responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.

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Art. 7 - (Notifica dell’autorità per le gallerie)

1. Il Ministero delle infrastrutture notifica alla Commissione europea il nome e l’indirizzo della Commissione il giorno successiv

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Art. 8 - (Gallerie il cui progetto preliminare non è stato ancora approvato)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto tutte le gallerie il cui progetto preliminare per la realizzazione dell’op

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Art. 9 - (Gallerie il cui progetto preliminare è già stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico)

1. La Commissione valuta la conformità con i requisiti di cui al presente decreto, con un particolare riguardo alla documentazione di sicurezza prevista dall’allegato

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Art. 10 - (Gallerie già in esercizio)

1. Il Gestore, nel caso di gallerie che sono già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, consegna alla Commissione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una specifica scheda per ciascuna galleria, asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche allo stato esistenti, ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall’allegato 2.

2. La Commissione effettua le proprie valutazioni entro il 30 ottobre 2006 per

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Art. 10-bis - (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

N3

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al

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Art. 10-ter - (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

N3

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10

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Art. 11 - (Funzioni ispettive)

1. N5 La Commissione è responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attività, fino all'entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/9

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Art. 12 - (Ispezioni periodiche)

N6

1. La Commissione verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, vengano effettuate al fine di garantire la conformità delle gallerie di cui all’articolo 1, comma 2, alle disposizioni del pres

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Art. 13 - (Analisi di rischio)

1. L’analisi di rischio viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal gestore della galleria, con oneri a carico del gestore stesso.

2. L’analisi di cui al comma 1 riferita ad una determinata galleria tiene conto di tutti gli elementi inerenti alle sue caratteristiche progettuali e delle condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza e segnatamente le caratteristiche ed il tipo di traffico, la lunghe

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Art. 14 - (Deroghe per innovazioni tecniche)

1. La Commissione accorda ove lo ritenga, sulla base di una domanda debitamente documentata del Gestore, deroghe ai requisiti prescritti dal presente decreto, allo scopo di consentire l’installazione e l’uso di equipaggiamenti d

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Art. 15 - (Relazioni periodiche)

1. La Commissione compila ogni due anni relazioni sugli eventuali incendi verificatisi nelle gallerie e sugli incidenti recanti pericolo per la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie, nonché sulla frequenza e sulle cause di tali incidenti, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa

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Art. 16 - (Sanzioni)

1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale:

a) non adotti le misure di sicurezza di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;

b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto.

1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da trecentomila euro a cinquecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, entro i termini ivi previsti.N26

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Art. 17 - (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sono posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo del servizio e secon

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Art. 18 - (Disposizioni finali)

1. Il Ministro delle infrastrutture aggiorna con proprio provvedimento gli allegati al presente decreto nel rispetto della

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Art. 19 - (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazze

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Allegato 1 - (previsto dall’art. 1, comma 2)

Glossario

Le definizioni che seguono sono finalizzate alla migliore comprensione del testo normativo a cui attengono. Sono altresì richiamate alcune terminologie di uso corrente relative alla normativa e agli standard tecnici stradali.

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi dello spazio stradale, si vedano le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» - D.M. 5.11.2001.

 

ALARP

Acronimo dell’espressione inglese As Low As Reasonably Practicable che individua la porzione del diagramma di frequenza di accadimento - numero di fatalità compresa tra il livello di accettabilità ed il livello di tollerabilità del rischio entro la quale si applica l’analisi costi - benefici come criterio guida nell’assumere decisioni di gestione del rischio in presenza di incertezza per una data struttura. I livelli di accettabilità e di tollerabilità delimitano la regione di accettabilità condizionata del rischio.

 

ALBERO DEGLI EVENTI

Sequenza di eventi, ognuno caratterizzabile in termini di probabilità di accadimento condizionate dall’azione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

 

ANALISI DI RISCHIO

Metodologia finalizzata alla valutazione ed alla gestione del rischio associato ad un determinato sistema galleria rispetto alle conseguenze sulla popolazione esposta.

La valutazione del rischio è un processo che comporta l’individuazione delle sorgenti di pericolo e la determinazione dell’esposizione della popolazione al pericolo ed include la stima delle incertezze connesse.

La gestione del rischio è l’atto decisionale, susseguente alla valutazione del rischio, inerente la realizzazione di misure di sicurezza, in modo congruente alle caratteristiche del contesto sociale, economico, politico del paese nel quale è realizzata l’opera.

 

CONSEGUENZA

Risultanza dell’accadimento di un evento pericoloso sulla popolazione esposta, sulla struttura, sugli impianti, sull’economia, sull’ambiente.

 

CURVA DI DEFLUSSO

Curva rappresentativa della variazione della velocità media della corrente veicolare in funzione della densità di flusso.

 

DENSITÀ DI FLUSSO

Rapporto tra i veicoli equivalenti transitati in una sezione stradale rispetto ai veicoli equivalenti smaltibili nella stessa unità di tempo.

 

ESERCIZIO STRADALE

Fruizione dell’infrastruttura nel rispetto delle regole che disciplinano il comportame

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Allegato 2 - Misure di sicurezza

1. Criteri per decidere sulle misure di sicurezza

1.1. PARAMETRI DI SICUREZZA

1.1.1. Le misure di sicurezza da realizzare in una galleria devono basarsi su una considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema consistenti nell’infrastruttura, l’esercizio, gli utenti e i veicoli.

1.1.2. Si tiene conto dei seguenti parametri:

— lunghezza della galleria,

— numero di fornici,

— numero di corsie,

— geometria della sezione trasversale,

— allineamento verticale e orizzontale,

— tipo di costruzione,

— traffico unidirezionale o bidirezionale,

— volume di traffico per fornice (compresa la distribuzione nel tempo),

— rischio di congestione (giornaliero o stagionale),

— tempo di intervento dei servizi di pronto intervento,

— presenza e percentuale di veicoli pesanti,

— presenza, percentuale e tipo di trasporto di merci pericolose,

— caratteristiche delle strade di accesso,

— larghezza delle corsie,

— considerazioni relative alla velocità,

— condizioni geografiche e meteorologiche. N12

1.1.3. Se una galleria ha una caratteristica speciale riguardante i summenzionati parametri, occorre effettuare un’analisi di rischio conformemente all’articolo 13 del decreto per stabilire se siano necessari misure di sicurezza o un equipaggiamento supplementare per garantire un livello elevato di sicurezza della galleria. Questa analisi di rischio deve tener conto di eventuali incidenti, che pregiudicano manifestamente la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie e che possono verificarsi durante la fase di esercizio nonché della natura e dell’importanza delle loro possibili conseguenze. N12

 

1.2. REQUISITI MINIMI

1.2.1. Devono essere messe in atto almeno le misure di sicurezza prescritte dai seguenti paragrafi per assicurare un livello minimo di sicurezza in tutte le gallerie contemplate nel decreto. Può essere consentito discostarsi in misura limitata da questi requisiti, a condizione che sia stata completata con successo la seguente procedura. N12

La Commissione permanente per le gallerie trasmette alla Commissione europea informazioni in merito:

— al discostamento limitato previsto (ai discostamenti limitati previsti);

— alle ragioni imperative alla base del discostamento limitato previsto;

— alle misure alternative di riduzione dei rischi da applicare o rafforzare al fine di garantire un livello di sicurezza almeno equivalente, inclusa la relativa comprova sotto forma di un’analisi di rischio corrispondenti.

La Commissione Europea trasmette la richiesta di discostamento limitato agli altri Stati membri quanto prima e in ogni caso entro un mese dal suo ricevimento.

Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, né la Commissione né uno Stato membro hanno formulato obiezioni, il discostamento limitato si considera accettato e la Commissione provvede a informare tutti gli Stati membri. Se sono espresse obiezioni, la Commissione presenta una proposta secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2 della Direttiva 2004/54. In caso di decisione negativa, il discostamento limitato non è autorizzato.

1.2.2. Per prevedere un’interfaccia unica in tutte le gallerie a cui si applica il decreto, non è consentito discostarsi dai requisiti dei seguenti paragrafi per quanto concerne la progettazione delle infrastrutture di sicurezza a disposizione degli utenti delle gallerie (stazioni di emergenza, segnaletica, piazzole di sosta, uscite di emergenza, ritrasmissione radio se richiesta).

 

1.3. VOLUME DI TRAFFICO

1.3.1. Quando nel presente Allegato si fa riferimento al «volume di traffico», questo indica la media annua del traffico giornaliero in una galleria, per corsia. Nel calcolo del volume di traffico, ogni veicolo a motore conta per una unità.

1.3.2. Se il numero di veicoli pesanti con stazza maggiore di 3,5 t supera il 15% della media annua del traffico giornaliero o se il traffico giornaliero stagionale supera significativamente la media annua del traffico giornaliero, devono essere valutati i rischi supplementari e di essi occorre tenere conto aumentando il volume di traffico della galleria ai fini dell’applicazione dei paragrafi che seguono.

 

2. Misure infrastrutturali

2.1. NUMERO DI FORNICI E DI CORSIE

2.1.1. I principali criteri per decidere se si debba costruire una galleria a fornice singolo o doppio devono essere il volume di traffico previsto e la sicurezza, prendendo in considerazione aspetti quali la percentuale di automezzi pesanti, la pendenza e la lunghezza. N12

2.1.2. Le gallerie in fase di progettazione, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 10.000 veicoli al giorno per corsia, devono essere realizzate a doppio fornice con traffico unidirezionale, fermo restando l’obbligo, stabilito dalle norme emanate ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di realizzare gallerie a doppio foro per i tipi di strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico. La realizzazione dei due fornici può avvenire anche per fasi, previa autorizzazione della Commissione permanente per le gallerie.

2.1.3. Fatta eccezione per la corsia di emergenza, il numero di corsie deve restare lo stesso tanto all’esterno che all’interno della galleria. Ogni cambiamento del numero di corsie deve intervenire ad una distanza dal portale della galleria almeno pari a quella percorsa in 10 secondi da un veicolo che procede alla velocità massima consentita. Se particolari circostanze geomorfologiche non consentono di rispettare questa distanza, devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza. N12

2.1.4. Nel caso di gallerie di nuova costruzione, la corsia di emergenza in galleria può essere sostituita da una banchina pavimentata di dimensioni tali da consentire la funzione di franco psicotecnico e, là dove necessario, la funzione di sosta di emergenza, previa analisi di rischio di cui all’art. 13 del decreto.

 

2.2. GEOMETRIA DELLA GALLERIA

2.2.1. Nella fase di progettazione della geometria della sezione trasversale e del tracciato orizzontale e verticale di una galleria e delle strade di accesso occorre tenere conto particolarmente della sicurezza, in quanto tali parametri influiscono significativamente sulla probabilità che si verifichino incidenti e sulla gravità di questi.

2.2.2. Nelle gallerie nuove non sono consentite pendenze longitudinali superiori al 5%, fermo restando quanto stabilito dalle norme emanate ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per le pendenze massime delle livellette. Il limite della pendenza può essere superato soltanto se le caratteristiche geomorfologiche del territorio non consentano diverse soluzioni progettuali.

2.2.3. Nelle gallerie con pendenza superiore al 3% devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza sulla base di un’analisi di rischio. N12

2.2.4. Nelle gallerie esistenti, se la larghezza della corsia di destra è inferiore a 3,5 m ed è consentito il transito di veicoli pesanti, devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza sulla base di un’analisi di rischio.

 

2.3. VIE DI FUGA E USCITE DI EMERGENZA

2.3.1. Nelle gallerie nuove sprovviste di corsie di emergenza, devono essere previste banchine pedonabili di emergenza, sopraelevate o meno, che gli utenti utilizzano in caso di guasto o incidente.

2.3.2. Nelle gallerie esistenti sprovviste sia di corsie di emergenza sia di banchine pedonabili di emergenza devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per garantire la sicurezza, tramite apposita analisi di rischio.

2.3.3. Le uscite di emergenza devono consentire agli utenti di abbandonare a piedi la galleria e raggiungere un luogo sicuro in caso di incidente o incendio. Queste uscite devono costituire anche una via di accesso alla galleria, a piedi, per i servizi di pronto intervento. Tali uscite possono consistere in:

— uscite dirette verso l’esterno della galleria,

— gallerie trasversali tra i fornici della galleria,

— uscite verso una galleria di emergenza,

— rifugi con vie di fuga separate dal fornice della galleria.

2.3.4. È vietato costruire rifugi privi di uscita collegata a vie di fuga verso l’esterno.

2.3.5. Devono essere previste uscite di emergenza se le analisi dei rischi pertinenti, comprese la diffusione del fumo e la velocità di propagazione alle condizioni locali, rivelano che la ventilazione e le altre misure di sicurezza sono insufficienti a garantire la sicurezza degli utenti.

2.

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Allegato 3 - Obiettivi di sicurezza e metodologia di analisi di rischio (previsto dall’art. 13, comma 3)

1. Premessa

La metodologia qui presentata si riferisce esclusivamente all’analisi degli eventi considerati critici nello specifico ambiente confinato delle gallerie vale a dire incendi, collisioni con incendio, sversamenti di sostanze infiammabili, rilasci di sostanze tossiche e nocive.

Eventi propri dell’incidentalità stradale, connessi a caratteristiche geometriche dell’infrastruttura e non indotti dallo specifico ambiente galleria, che non comportino per l’utenza rischi aggiuntivi rispetto ai rischi connessi alla circolazione stradale, sono da considerarsi e da fronteggiarsi per la prevenzione nell’ambito della regolamentazione del traffico e della progettazione stradale. Le vittime di questi ultimi incidenti vanno contabilizzate nell’ambito dell’incidentalità stradale.

L’Analisi di Rischio Quantitativa è la metodologia analitica e ben definita identificata come idonea per determinare il livello di rischio proprio delle gallerie presenti sulla rete stradale italiana recependo le raccomandazioni contenute nella Direttiva 2004/54/CE inerente i Requisiti Minimi di Sicurezza per le gallerie presenti sulla rete stradale trans-europea (Rete TERN).

L’Analisi di Rischio Quantitativa nelle gallerie stradali deve essere sviluppata adottando un approccio sistemico adatto allo specifico ambito del sistema galleria.

Il livello di dettaglio da adottare nell’applicazione della metodologia di Analisi si Rischio Quantitativa al sistema galleria stradale deve consentire la determinazione della salvabilità degli utenti per scenari derivanti dagli eventi incidentali considerati critici nello specifico ambiente «Galleria».

Con riferimento ai dettami della Direttiva 2004/54/CE, per sistema galleria si intende il complesso costituito dagli elementi strutturali, dall’ambiente circostante l’opera, dal traffico, pertinente l’opera e l’ambiente, dalle dotazioni di sicurezza impiantistiche e dalle procedure di gestione che caratterizzano il tracciato in sotterraneo della strada.

L’Analisi di Rischio deve essere mirata ad ottenere una misura quantitativa del rischio associato alla singola galleria su un fissato lasso temporale e con riferimento a ben definiti indicatori quantitativi.

Visto l’articolo 13 del decreto e le raccomandazioni della Direttiva 2004/54/CE concernenti i parametri di sicurezza ed i requisiti minimi

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Allegato 4 - Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche (previsto dall’art. 4, comma 6)

1. Approvazione del progetto

1.1 Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le fasi di progettazione, a partire dalla fase preliminare di progettazione, con grado di approfondimento e dettaglio commisurati al quadro informativo proprio del livello di progettazione.

1.2 Prima che abbia inizio la costruzione, il Gestore della galleria compila la documentazione di sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3 relativa a una galleria, durante la fase di progettazione e consulta il Responsabile della sicurezza. Il Gestore della galleria presenta alla Commissione permanente per le gallerie per approvazione la documentazione di sicurezza corredandola del parere del Responsabile della sicurezza se disponibile.

1.3 Se conforme, il progetto della sicurezza della galleria viene approvato dall’organo competente, che informa il Gestore della galleria e lo trasmette, con la relativa decisione, alla Commissione.

 

2. Documentazione di sicurezza

2.1 Il Gestore della galleria compila la documentazione di sicurezza per ogni galleria e la tiene costantemente aggiornata e ne fornisce una copia al Responsabile della sicurezza.

2.2 La documentazione di sicurezza contiene il progetto della sicurezza che descrive le misure preventive ed i sistemi e dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza degli utenti e del personale addetto ai servizi di pronto intervento. Il progetto tiene conto di: natura del percorso, configurazione della struttura, area circostante, natura del traffico e possibilità di intervento da parte dei servizi di pronto intervento. Inoltre, si dovranno anche prendere in considerazione le modalità di evacuazione delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili.

2.3 In particolare, il progetto della sicurezza allegato alla documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:

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Allegato 4-bis - Segnaletica per le gallerie

N18

1. Requisiti generali

Nelle gallerie devono essere utilizzati i segnali e simboli stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure di cui agli allegati al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, di seguito descritti, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, e successivi aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica di emergenza deve essere coordinata nel più generale progetto per l’approvazione della segnaletica.

1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali:

1.1.1. piazzole;

1.1.2. uscite di emergenza;

1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza più vicine sono indicate sulle pareti laterali con pannelli posti tra loro a una distanza non superiore a 25 m e a un’altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative distanze dalle uscite;

1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di telefoni di emergenza e di estintori.

1.2. Radio:

Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell’ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni.

1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da es

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Allegato 4-ter - Definizione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie della rete stradale transeuropea

N18

1. Misure di sicurezza temporanee minime

1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre la probabilità di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali.

1.2 Nella tabella 1 sono riportate le misure di sicurezza temporanee minime in funzione del non soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dall’allegato 2.

 

TABELLA 1

 

REQUISITI NON

SODDISFATTI

(rif.to Allegato 2)

MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM)

Almeno uno tra i seguenti requisiti:

 

2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza

 

2.9. Ventilazione

 

2.11. Erogazione idrica

MSTM.01

Connettere la galleria con un Centro di controllo garantendone la sorveglianza permanente (H24 e 7/7) secondo le modalità definite al punto 2.14.1 dell’Allegato 2.

Almeno uno tra i seguenti requisiti:

 

2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza

 

2.9. Ventilazione

 

2.11. Erogazione idrica

MSTM. 02

Adottare una sorveglianza antincendio con l’impiego di personale in possesso dell’attestato d’idoneità tecnica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza. Tale personale deve operare in squadre, con almeno due unità per ciascuna squadra, dotate di mezzi attrezzati per l’intervento repentino in caso di principio d’incendio.

Il posizionamento, la tipologia di automezzi, e il proporzionamento dell’organizzazione (numero di addetti e loro profili professionale) della sorveglianza antincendio dovrà essere giustificato da uno specifico studio, in relazione ai fattori di potenziale pericolo inerenti le caratteristiche specifiche dell

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Allegato 4-quater (di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis) - Elenco delle gallerie con nuovi termini per la presentazione dell'istanza di messa in servizio da parte dei Gestori, con termini comunque non superiori al 31 dicembre 2027

N27

NCPG

GALLERIA

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA DI MESSA IN SERVIZIO

77

Monte Mario

01/06/2026

129

Fornaci

01/06/2027

131

Orco

01/04/2027

132

Rocca Carpanea

01/12/2027

134

Montegrosso

31/12/2026

137

Colle Dico

31/12/2026

187

Stonio

31/12/2026

188

Ara Salere

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