FAST FIND : FL7194

Flash news del
30/08/2022

Approvate le Linee guida per la sicurezza delle gallerie stradali e autostradali

Con Decreto del MIMS in vigore dal 24/08/2022 sono state approvate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

Il D.M. 01/08/2022, n. 247, in vigore dal 24/08/2022, approva le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

Le Linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza, superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.

Le Linee guida hanno carattere complementare alle altre norme che afferiscono alla sicurezza stradale di cui al D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35 e alla sicurezza antincendio nelle gallerie stradali della rete transeuropea di cui al D. Leg.vo 05/10/2006, n. 264. I gestori provvederanno ad armonizzare le attività di indagine, ispezione e manutenzione, che afferiscono alle differenti normative, in modo da ottimizzare i risentimenti sull’esercizio ed i programmi di attività.
Le Linee guida illustrano una procedura per la gestione delle attività finalizzate alla sicurezza delle gallerie stradali esistenti al fine di prevenire livelli inadeguati di danno, tali da incidere sulla sicurezza dell’opera e, in senso più generale, dell’intera infrastruttura, rendendo accettabile il rischio. L’impostazione vuole perseguire una condotta di prevenzione rispetto all’emergere di situazioni potenzialmente pericolose, per programmare l’adozione di interventi di manutenzione preventiva senza incorrere in condizioni di intervento in urgenza.

Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida dovranno essere applicate entro i termini indicati nella tabella 8.1 delle Linee guida. Le tempistiche indicate in tabella non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell’immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza. 

Sul tema, si veda anche Obbligo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza.

Dalla redazione