Obbligo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/06/2021

Obbligo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) convertito in legge disciplina il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza.

L'art. 30-sexies, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) inserito dalla legge di conversione, tramite modifiche al D. Leg.vo 05/10/2006, n. 264, adotta disposizioni al fine di assicurare un tempestivo processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza delle gallerie aperte al traffico.

In particolare, il nuovo art. 10-bis del D. Leg.vo 264/2006, per ciascuna galleria aperta al traffico per la quale non è stata richiesta la messa in servizio, prevede l'obbligo per i gestori della galleria di trasmettere, entro il 31/12/2021, il progetto della sicurezza alla Commissione permanente per le gallerie, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), il termine per l'adempimento del suddetto obbligo è fissato al 30/06/2023.

Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e comunque tale da:
- individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
- consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza.

Entro 60 giorni dalla presentazione da parte del gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
Il gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4 del D. Leg.vo 05/10/2006, n. 264, entro il 31/12/2025 o, per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti, entro il 30/06/2027.
La Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

Fino alla richiesta di messa in servizio, i gestori trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, il cui contenuto è specificato dall'art. 10-bis, comma 8, del D. Leg.vo 264/2006.

Il nuovo art. 10-ter del D. Leg.vo 264/2006 prevede una disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie, secondo la quale, fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, il gestore provvede ad adottare le misure di sicurezza temporanee minime per ciascuna galleria aperta al traffico. 

Si veda anche Sorveglianza e manutenzione di gallerie stradali ed autostradali: nuova circolare del MIMS .

Dalla redazione