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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 12/07/2021
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 12/07/2021
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PremessaIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea; Visto |
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Art. 1. - Modifiche all’allegato 1 «Glossario» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 2641. All’allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA Livello di sic |
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Art. 2. - Modifiche all’allegato 2 «Misure di sicurezza» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 2641. All’allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono sostituite dalla seguente: «parametri»; b) al punto 1.1.3., primo periodo, le parole: «misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare» sono sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un equipaggiamento supplementare» e, al secondo periodo, le parole: «della natura e dell’ampiezza» sono sostituite dalle seguenti: «della natura e dell’importanza»; c) al punto 1.2.1., le parole: «la seguente procedura:» sono sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»; |
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Art. 3. - Modifiche all’allegato 4 «Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 2641. All’allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 2.4, dopo le parole «per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria» è inserito il seguente |
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Art. 4. - Inserimento degli allegati 4 -bis e 4 -ter al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 2641. Dopo l’allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono inseriti i seguenti: «Allegato 4 -bis segnaletica per le gallerie 1. Requisiti generali Nelle gallerie devono essere utilizzati i segnali e simboli stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure di cui agli allegati al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, di seguito descritti, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, e successivi aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica di emergenza deve essere coordinata nel più generale progetto per l’approvazione della segnaletica. 1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali: 1.1.1. piazzole; 1.1.2. uscite di emergenza; 1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza più vicine sono indicate sulle pareti laterali con pannelli posti tra loro a una distanza non superiore a 25 m e a un’altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative distanze dalle uscite; 1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di telefoni di emergenza e di estintori. 1.2. Radio: Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell’ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni. 1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili. 2. Descrizione di segnali e pannelli La segnaletica appropriata è utilizzata, se necessario, nella zona di preavviso prima dell’ingresso della galleria, all’interno della galleria e dopo l’uscita dalla galleria. Nel progettare la segnaletica di una galleria si tiene conto delle condizioni del traffico locale e della costruzione, nonché di altre condizioni di ordine locale, tra le quali gli spazi disponibili, che possono condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali. 2.1. Segnale di galleria A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il segnale di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento: a) accendere le luci anabbaglianti; b) divieto di fermata e di sosta; c) divieto di compiere inversioni di marcia; d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. L’indicazione della lunghezza deve figurare in un pannello integrativo di cui alla fig. 1a. Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, la rimanente lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m. Può anche essere indicato il nome della galleria in un ulteriore pannello integrativo di cui alla fig. 1b.
2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio Il segnale è quello esemplificato nella fig. 2 che indica la frequenza d’onda sulla quale si possono ricevere notizie e informazioni sulla circolazione stradale.
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