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Sent.C. Cass. 06/02/2002, n. 1558

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1. Appalti ll.pp. - Revisione prezzi - Riconoscimento della P.A. - Controversia già sorta - Giurisdizione A.G.O..
1. In tema di revisione dei prezzi relativi ad appalto di opera pubblica, la controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta intervenuto da parte della Pubblica amministrazione il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il potere discrezionale della Pubblica amministrazione essendosi ormai esaurito con detto riconoscimento.

Conf. Cass. S.U. 14 dicembre 1999 n. 897R. L'art. 26, comma 2, della L. 11 febbraio 1994 n. 109R ha abrogato l'intero art. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41R (che aveva apportato modifiche limitatrici alla normativa sulla revisione prezzi operante da 40 anni) specificando nel 3° comma che per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione prezzi (già eliminata dall'art. 33, comma 1 della L. 8 agosto 1992 n. 359)R e che non si applica l'art. 1664, 1° comma, Cod.civ. 1n. Codice civile - Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) - (1° c.) Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Art. 26 - (2° c.) L'art. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41 è abrogato. (3° c.) Per i lavori pubblici affidati alle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Cod.civ..

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