Articolo abrogato dall’art. 58, comma 1, del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 57, comma 1, e 57-bis del medesimo D.P.R. 327/2001, così recitava:

“Art. 5-bis.

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.”

L’articolo era stato aggiunto dalla legge di conversione L. 08/08/1992, n. 359; successivamente, la sent. Corte Cost. 16/06/1993, n. 283, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della L. 359/1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%; l’articolo era stato poi modificato dall'art. 1, comma 65, della L. 28/12/1995, n. 549; la sent. Corte Cost. 02/11/1996, n. 369, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 nella parte in cui applicava al “risarcimento del danno” i criteri di determinazione stabiliti per “il prezzo, l'entità dell'indennizzo”; l’articolo era stato modificato inoltre dall’art. 3, comma 65, della L. 23/12/1996, n. 662; la sent. Corte Cost. 24/10/2007, n. 348, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2; la sent. Corte Cost. 24-10-2007, n. 349 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7-bis; la sent. Corte Cost. 10/06/2011, n. 181 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4, in combinato disposto con gli articoli 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, della L. 865/1971.

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