Articolo soppresso dalla legge di conversione 08/08/1992, n. 359, così recitava:

“Art. 17.

1. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui all'art. 16, comma 3, nonché delle azioni delle società di cui all'art. 16, comma 1, sarà destinato anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.”

Dalla redazione