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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Sent.C. Cass. 10/11/2001, n. 13963
Sent.C. Cass. 10/11/2001, n. 13963
Sent.C. Cass. 10/11/2001, n. 13963
1. Appalti ll.pp. - Revisione prezzi - Art. 2 L. 81/741 - Riferimento ad opere eseguite e ultimate (e non ancora collaudate) ante L. 81/741. 2. Appalti ll.pp. - Collaudo - Mancata esecuzione nel termine stabilito dall'art. 5 L. 81/741 - Conseguenze - Limiti temporali.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 2 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - là dove prevede la facoltà per l'impresa di prestare le garanzie ivi indicate allo scopo di ottenere, anche in relazione ad opere eseguite ed ultimate prima dell'entrata in vigore della legge, la restituzione degli importi residui trattenuti sugli acconti di revisione dei prezzi - deve essere interpretato nel senso di riferirsi alle opere non ancora collaudate al momento della entrata in vigore della legge.
2. La norma di cui all'art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, secondo cui la mancata esecuzione del collaudo entro il termine ivi previsto determina la liberazione delle trattenute e l'estinzione delle eventuali garanzie fideiussorie, non si applica agli appalti di opere pubbliche nei quali l'ultimazione dei lavori è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.
L'art. 2 (insieme con gli altri artt. da 1 a 11 e con gli altri artt. 13 a 16) della L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181] è stato abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R.
Riguardo alla revisione prezzi ricordiamo che l'art. 26, comma 2, della L. 11 febbraio 1994 n. 109R ha abrogato l'intero art. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41R (che aveva apportato modifiche limitatrici alla normativa sulla revisione prezzi operante da 40 anni) specificando, nel 3° comma dello stesso art. 26, che per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione prezzi (già eliminata dall'art. 33, comma 1 della L. 8 agosto 1992 n. 359R) e non si applica l'art. 1664, 1° comma, Cod.civ. («Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo»).
Lo stesso art. 26 L. 94/109, nel comma 4, ha ripristinato la procedura del «prezzo chiuso» (che era stato introdotto nel suddetto art. 33 L. 86/41, nel comma 4, e poi abolito dall'art. 15, comma 5, L. 23 dicembre 1992 n. 498R;
Secondo la norma vigente (diversa da quella introdotta nel 1986) il «prezzo chiuso» si ottiene partendo sempre dal prezzo di aggiudicazione al netto del ribasso e integrandolo con un importo aggiuntivo che viene determinato però a posteriori di anno in anno (con un «meccanismo di adeguamento dell'inflazione» come lo ha definito la Cass. S.U. 23 aprile 1997 n. 3568R) secondo una percentuale fissata con decreto del Ministro ll.pp. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno.
Ma sino al gennaio 2002 non è stato pubblicato alcun decreto, forse perché il basso tasso d'inflazione non ha richiesto l'applicazione del «meccanismo di adeguamento» per cui il «prezzo chiuso», sino al mese suddetto, coincide col prezzo di aggiudicazione al netto del ribasso.
L'art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181,A=5] - il quale prevedeva, nel 1° comma, che il collaudo dei lavori pubblici doveva essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori - è stato abrogato (insieme con gli altri artt. 1 a 11 e con gli artt. 13 a 16) dall'art. 231, lett. s) dal nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Questo peraltro stabilisce ancora, nell'art. 192, comma 1 - come già previsto dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 28, comma 1, 1° periodo - che il collaudo deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori; e l'art. 37 del nuovo Capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000 n. 145R si ferma sulle conseguenze del ritardato collaudo.
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 2) (L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5) |
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