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Sent.C. Cass. 24/02/1994, n. 1876

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Disciplina ex art. 2 L. n. 37/1973 - Regime legale - Nullità delle pattuizioni in deroga.
1. In tema di appalto di opera pubblica, nel vigore della norma di cui all'art. 2 L. 22 febbraio 1973 n. 37, la facoltà (ora soppressa dall'art. 3 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992 n. 359) dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi non ammetteva deroghe pattizie - nel senso che la revisione non poteva essere preventivamente esclusa o, all'opposto, resa obbligatoria, né essere regolata con modalità difformi, in tutto od in parte, dal regime legale - con conseguente nullità delle pattuizioni derogative, attesa l'imperatività della norma in esame, quale che ne fosse il contenuto e, quindi, anche se attinenti non all'an ma al quantum.

1. Ved. Cass. 8 luglio 1985 n. 4088R(Con riferimento alla natura di diritto soggettivo - che può scaturire da un patto contrattuale in deroga al regime legale, ove ciò sia consentito dalla normativa in vigore - tutelabile dinanzi al giudice ordinario, della posizione dell'appaltatore al quale l'Amministrazione appaltante abbia accordato la revisione, esercitando così il proprio potere discrezionale). La revisione dei prezzi - il cui istituto era già stato modificato dall'art. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41 e poi praticamente escluso del tutto dal D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito dalla L. 8 agosto 1992 n. 359 - è stata formalmente eliminata dalla Legge quadro L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26, 2° comma (che ha abrogato l'art. 33 della suddetta L. 41/1986) e 3° comma (che ha addirittura escluso anche l'applicabilità del 1° comma dell'art. 1664 C.c.).
L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2 [R=L3773,A=2]; L. 8 agosto 1992 n. 359 R

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