Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 18/10/2023, n. 145
D.L. 18/10/2023, n. 145
D.L. 18/10/2023, n. 145
In vigore dal 19/10/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- D.L. 07/05/2024, n. 60 (L. 04/07/2024, n. 95)
- D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- L. 15/12/2023, n. 191 (legge di conversione), in vigore dal 17/12/2023.
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Premessa |
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CAPO I - Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali |
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Art. 1 - Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 20231. Al fine di contrastare gli effe |
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Art. 1-bis - Art. 2 - Omissis
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Art. 2-bis - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente: "Art. 34-bis (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione). - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica. 2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1. 3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto. 4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi d |
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Art. 3 - Anticipo rinnovo contratti pubblici1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale |
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Art. 3-bis - Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 19861. All'articolo 50, comma 1, letter |
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Art. 3-quater - Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 20231. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, |
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Art. 4 - Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto i |
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Art. 4-bis - Differimento di termini per definizioni agevolate |
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Art. 4-ter - Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari1. Al numero 80) de |
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Art. 4-quater - Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conve |
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Art. 4-quinquies - Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 20231. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato. 2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate l |
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Art. 5 - Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 luglio 2024 N5»; |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 1271. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per l'anno 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, |
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Art. 6-bis - Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 |
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Art. 8-bis - Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali |
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Art. 8-ter - Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità |
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Art. 8-quater - Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti |
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Art. 8-quinquies - Disposizioni in materia di piani di risparmio |
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CAPO II - Misure in favore degli enti territoriali |
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Art. 9 - Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 841 è sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023"; N6 b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recupera |
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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria |
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Art. 10 - Trasporto pubblico locale1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di c |
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Art. 10-bis - Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'ann |
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CAPO III - Misure in materia di investimenti e in materia di sport |
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Art. 10-ter - Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 10-quater - Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"1. Al fin |
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Art. 11 - Edilizia universitaria1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ci |
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Art. 12 - Anticipo investimenti FS1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della |
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Art. 13 - Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, |
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Art. 13-bis - Omissis
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Art. 13-ter - Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati. 2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale. 3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articol |
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Art. 13-quater - Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato d |
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Art. 14 - Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 |
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Art. 14-bis - Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A251. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente: a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese; b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5. 2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Uni |
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Art. 15 - Omissis |
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Art. 15-bis - Fondo di garanzia per le PMI1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità: a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000; b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto |
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Art. 16. - Misure in materia di sport1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. N4 2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di u |
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CAPO IV - Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza |
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Art. 17 - Art. 18 - Omissis
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Art. 18-bis - Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 1971. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 20-bis - Misure urgenti in materia di istruzione1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non o |
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Art. 21 - Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina1. - 4. Omissis 5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del t |
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Art. 21-bis - Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto. 2. Nei confronti dei soggetti di cui a |
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Art. 21-ter - Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3, è sostitui |
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Art. 22-bis - Omissis
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CAPO V - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 23 - Disposizioni finanziarie1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7. 2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato relative alle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7. N4 3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) è abrogata. 4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7. 5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7. 6. Gli interessi passivi sui titoli del debito |
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Art. 23-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato A(articolo 21-bis, comma 1)
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Allegato 1Articolo 23, comma 7, lettera a)
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
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Allegato 2(articolo 23, comma 8) Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
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