Ai sensi dell’articolo 232, comma 2 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) in considerazione dell’attuale fase emergenziale è ammessa l’anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi del presente articolo, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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