In G.U. la programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL4139

Flash news del
05/04/2018

In G.U. la programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020

Nella G.U. del 04/04/2018, n. 78, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.

Il D. Min. Economia e Fin. 03/01/2018, dispone che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici scolastici, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto, le Regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione, università e ricerca entro il 02/08/2018 i piani regionali triennali di edilizia scolastica, redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali, e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I piani regionali sono inseriti in un’unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il quale provvede a ripartire le risorse su base regionale.
Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia:
a) edifici scolastici presenti nella regione;
b) livello di rischio sismico;
c) popolazione scolastica;
d) affollamento delle strutture scolastiche.

Inoltre, le Regioni nella definizione dei piani regionali devono dare priorità agli interventi seguenti:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
c) interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica
statica e dinamica dell’edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, purché l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.  


 

Dalla redazione