Il presente decreto - in attuazione dell'art. 10-bis del D.L. 104/2013 - stabilisce che gli edifici scolastici esistenti al 26/05/2016 (data di entrata in vigore del presente decreto) devono adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 26/08/1992, entro i termini di seguito indicati:
- entro il 26/08/2016 tutte le scuole devono attuare le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del D.M. 26/08/1992;
- entro il 26/11/2016:
1) le scuole preesistenti al 17/02/1976 (data di entrata in vigore del D.M. 18/12/1975, recante "Norme tecniche per l'edilizia scolastica") devono attuare le misure di cui ai punti 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3 del D.M. 26/08/1992;
2) le scuole realizzate successivamente al 17/02/1976 devono attuare le misure di cui ai punti 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3 del D.M. 26/08/1992;
3) le scuole realizzate successivamente al 01/10/1992 (data di entrata in vigore del D.M. 26/08/1992, recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica") devono attuare tutte le misure del D.M. 26/08/1992; - le misure di cui ai punti precedenti devono comunque essere attuate entro il 31/12/2016.
Si segnala, inoltre, che al termine degli adeguamenti di cui sopra, e comunque non oltre il 31/12/2016, deve essere presentata la SCIA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, e che gli edifici scolastici esistenti che sono in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o che abbiano presentato la SCIA sono esentati dall'obbligo di adeguamento.