D.L. 27/06/2015, n. 83 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 27/06/2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Titolo I - Interventi in materia di procedure concorsuali
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Capo I - Facilitazione della finanza nella crisi
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Art. 1. - Finanza interinale

1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola “autorizzato” sono aggiunte le seguenti: “, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161,

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Capo II - Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo
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Art. 2. - Offerte concorrenti

1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:

“Art. 163-bis (Offerte concorrenti). - Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’

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Art. 3. - Proposte concorrenti

1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola “procedura” sono aggiunte le seguenti: “e proposte concorrenti”;

b) al secondo comma, numero 2), la parola “trenta” è sostituita con la seguente “centoventi”;

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

“Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei credi

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Art. 4. - Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità

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Capo III - Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare
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Art. 5. - Requisiti per la nomina a curatore

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 6. - Programma di liquidazione

1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola “inventario,” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,”; in fine, è aggiunto il

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Art. 7. - Chiusura della procedura di fallimento

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.”;

0b) all’a

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Capo IV - Contratti pendenti nel concordato preventivo
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Art. 8. - Contratti pendenti

1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole “in corso di esecuzione” sono sostituite dalla seguente: “pendenti”;

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Capo V - Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
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Art. 9. - Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari

“Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In

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Art. 10. - Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Capo VI - Rateizzazione del prezzo
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Art. 11. - Rateizzazione del prezzo
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Titolo II - Interventi in materia di procedure esecutive
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Capo I - Modifiche al codice civile
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Art. 12. - Modifiche al codice civile

1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:

Sezione I-bis — Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o

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Capo II - Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni
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Art. 13. - Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 480, secondo comma, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;

b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.»;

c) all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;

c-bis) all’articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:

“Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma”;

d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

d-bis) all’articolo 521-bis:

1) al primo comma, le parole: “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;

2) al quarto comma, dopo le parole: “accertano la circolazione dei beni pignorati” sono inserite le seguenti: “o comunque li rinvengono” e le parole: “autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il” sono sostituite dalle seguenti: “più vicino al”;

3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

“In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”;

e) all'articolo 530:

1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente period

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Art. 14. - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice”;

a) all'articolo 155-quinquies:

1) la parola “procedente” è soppressa;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma”;

a-bis) dopo l'articolo 159-bis è inserito il seguente:

“Art. 159-ter. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). - Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizio

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Art. 15. - Portale delle vendite pubbliche

1. Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) - 1. Per la pubblicazione su

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Titolo III - Disposizioni in materia fiscale
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Art. 16. - Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. N1

3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 d

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Art. 17. - Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate

1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'

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Titolo IV - Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico nonché altre disposizioni in materia di giustizia
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1932434 11338965
Art. 18. - Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'

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Art. 18-bis. - Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del

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1932434 11338967
Art. 18-ter. - Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti pr

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1932434 11338968
Art. 19. - Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”;

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;

1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: “dal comma 9-bis” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 16-decies”;

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1932434 11338969
Art. 20. - Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;

b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: “1° luglio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.

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1932434 11338970
Art. 20-bis. - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile
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1932434 11338971
Art. 21. - Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia

1. All'

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Art. 21-bis. - Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione

1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. N4

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1932434 11338973
Art. 21-ter. - Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:

“1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-leg

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Art. 21-quater. - Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato ne

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Art. 21-quinquies. - Disposizioni in materia di uffici giudiziari

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2024 N2

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Art. 21-sexies. - Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo

1. Dopo il comma 99 dell'

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Art. 21-septies. - Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:

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Art. 21-octies. - Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

N11

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'

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1932434 11338979
Titolo V - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 22. - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 34.710.000 euro per l'anno 2016, a 51.650.000 euro per l'anno 2017 e a 50.650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, media

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Art. 23. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifi

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Art. 24. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

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Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

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