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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 22/06/2023, n. 75
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In vigore dal 23/06/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 19/10/2024, n. 155 (L. 09/12/2024, n. 189)
- D.L. 16/09/2024, n. 131 (L. 14/11/2024, n. 166)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 10/08/2023, n. 105 (L. 09/10/2023, n. 137)
- L. 10/08/2023, n. 112 (legge di conversione), in vigore dall'17/08/2023.
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Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni |
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Art. 1. - Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri1. - 1-bis. Omissis 1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1 che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuare al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è |
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Art. 1-bis - Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale. N11 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono disciplinati il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Mi |
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Art. 3-bis. - Omissis
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Art. 3-ter -Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) - g) omissis h) al libro secondo: |
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Art. 4-bis. - Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 N6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: “mondo |
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Art. 4-ter. - Corsi di formazione professionale del personale militare |
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Art. 5. - Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 5-bis. - Art. 6 - Omissis
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Art. 6-bis. - Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 8-bis. - Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e fu |
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Art. 8-ter. - Omissis
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Art. 9. - Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. N2 1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sull |
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Art. 9-bis - Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di |
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Art. 10. - Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell' |
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Art. 11. - Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione |
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Art. 12. - Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la |
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Art. 12-bis. - Omissis
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Art. 12-ter - Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali1. A |
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Art. 13. - Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa1. - 7. Omissis 7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono |
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Art. 13-bis - Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effe |
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Art. 14. - Art. 15 - Omissis
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Art. 15-bis - Disposizioni riguardanti i magistrati onorari1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 2 |
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Art. 16. - Omissis
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Art. 16-bis - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 |
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Art. 17. - Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18. - Omissis
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Art. 18-bis - Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civ |
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Art. 19. - Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno d |
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Art. 19-ter - Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate: |
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Art. 19-quater - Omissis
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Art. 20. - Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR1. - 3. Omissis 3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 21. - Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito1. - 4-sexies. Omissis 4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “Ministro dell'istruzione e del merito,” sono inserite le seguenti: “previa intes |
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Art. 22. - Omissis
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Art. 22-bis - Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze |
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Art. 23. - Omissis
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Art. 24. - Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo1. - 4. Omissis 5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le parole: «ne |
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Art. 25. - Omissis
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Art. 26. - Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione degli incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo. N2 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è in |
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Art. 27. - Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata1. All'articolo 113-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; |
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Art. 27-bis. - Omissis
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Art. 28. - Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: “dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale”; N9 a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunqu |
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Art. 28-bis. - Omissis
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Art. 28-ter. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: “i bandi” sono inserite le seguenti: “, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,”; b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle |
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Art. 28-quater. - Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
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Art. 28-quinquies. - Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata “Cabina di regia”. Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere |
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Art. 28-sexies - Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna |
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Art. 28-septies - Omissis
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni urgenti in materia di sport |
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Art. 33. - Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportiv |
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Art. 34. - Omissis
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Art. 35. - Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi |
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Art. 36. - Omissis
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Art. 36-bis - Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica1. Le prestazioni di servizi str |
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Art. 37. - Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonché per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»; N3 |
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Art. 38. - Omissis
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Art. 39. - Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all' |
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Art. 39-bis. - Omissis
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Art. 40. - Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali |
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Art. 41. - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di lavoro |
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Art. 42. - Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli |
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Capo V - Disposizioni per il giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali |
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Art. 43. - Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 20251. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023, che sono assegnati alla Santa Sede. N2 2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7.630.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispon |
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Art. 44. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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